ISSN 2385-1376Il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi, con la sentenza n. 21 del 3 gennaio 2026.
IL FATTO
La pronuncia trae origine da un’opposizione a precetto proposta innanzi al Tribunale di Palermo avverso l’atto notificato nel febbraio 2024 per il pagamento della somma complessiva di euro 108.220,69, azionata da una società veicolo di cartolarizzazione quale cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario stipulato nel 1999 con un istituto bancario originario.
L’opponente contestava, tra l’altro, la legittimazione sostanziale e processuale della creditrice procedente, deducendo una carenza del potere di agire in executivis in capo alla società opposta, in quanto non iscritta all’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, nonché priva – secondo la prospettazione difensiva – dei requisiti soggettivi per svolgere attività di riscossione e recupero del credito.
In particolare, la censura si inseriva nel più ampio contesto di una complessa sequenza di cessioni di crediti in blocco, realizzate nel tempo ai sensi dell’art. 58 TUB e nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999, culminate nel trasferimento del credito controverso alla società opposta. Secondo l’opponente, la mancata iscrizione di quest’ultima all’albo ex art. 106 TUB avrebbe comportato l’invalidità o, comunque, l’inefficacia degli atti di riscossione posti in essere, ivi compresa l’intimazione di pagamento mediante precetto.
Il Tribunale ha respinto tale doglianza, ritenendo infondata l’eccezione di carenza del potere di agire. In fatto, il giudice ha rilevato che la procedente operava quale cessionaria del credito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, mentre l’attività di recupero risultava riconducibile a un incarico conferito nell’ambito della struttura tipica prevista dalla legge n. 130/1999.
Richiamando il recente orientamento della Corte di Cassazione (in particolare Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243), il Tribunale ha escluso che la mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB del soggetto incaricato della riscossione o della stessa società veicolo possa incidere sulla validità civilistica degli atti di recupero del credito. Secondo tale impostazione, l’obbligo di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari attiene alla disciplina pubblicistica e di vigilanza del settore bancario e finanziario, trovando tutela sul piano amministrativo e sanzionatorio, ma non determinando, di per sé, invalidità o inefficacia degli atti compiuti nei confronti del debitore.
Nel caso concreto, pertanto, l’eccezione fondata sull’art. 106 TUB è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’opposizione a precetto, non essendo idonea a incidere né sulla titolarità del credito in capo alla società cessionaria, né sulla legittimità dell’azione esecutiva intrapresa.
Per tali motivi, il Giudice ha dichiarato il precetto opposto efficace sino al limite di euro 108.008,19, oltre interessi legali dall’1.1.2022 al soddisfo, con condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








