ISSN 2385-1376In materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudizio di meritevolezza è un passaggio essenziale e va condotto con particolare rigore, poiché rappresenta l’unico contrappeso alla mancanza del voto dei creditori, i quali non partecipano alla determinazione della falcidia loro imposta. la ludopatia, pur riconosciuta come disturbo patologico, non esclude automaticamente la colpa di chi, consapevole della propria condizione, continua a indebitarsi senza valutarne la sostenibilità. La malattia non basta a neutralizzare il dovere di diligenza e di responsabilità verso i creditori.
Il giudizio di meritevolezza richiede una valutazione complessiva della condotta, che consideri non solo la buona fede soggettiva, ma anche la prudenza e la consapevolezza dimostrate nella gestione delle proprie finanze.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Caltanissetta, Pres. Rezzonico – Rel. Rota, con la sentenza n. 336 del 23 luglio 2025.
Un debitore proponeva istanza per un piano di ristrutturazione dei propri debiti in qualità di consumatore, il quale veniva omologato dal Tribunale che affermava sia la sussistenza della condizione soggettiva di consumatore in stato di sovraindebitamento, soggetto come tale legittimato ad avvalersi della procedura di esdebitazione, sia la fattibilità del piano avuto riguardo al reddito complessivo del richiedente ed all’ammontare della rata mensile di Euro 371,47, sia infine la non sussistenza di cause soggettive ostative previste dall’art. 69 del codice della crisi di impresa, asserendo sotto tale ultimo profilo che “non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all’art. 69, comma 1, CCII, in quanto non risulta in atti che il debitore abbia già beneficiato dell’esdebitazione e in quanto il ricorrente non ha determinato il suo stato di indebitamento con colpa grave, né tanto meno con mala fede o frode, tenuto conto che il sovraindebitamento è stato determinato dal disturbo della ludopatia” in seguito curata dal debitore.
Uno dei creditori falcidiati dalla sentenza di omologazione proponeva appello avverso il provvedimento, lamentando:
- con il primo motivo, l’erroneità dell’ammontare del proprio credito sul quale era stata operata la falcidia;
- con il secondo motivo, il mancato rilievo di una condizione soggettiva ostativa alla procedura in quanto il debitore aveva determinato con colpa grave il proprio stato di indebitamento, avendo chiesto il finanziamento alla società reclamante non tanto per affrontare spese di natura familiare ma unicamente per dare sfogo alla propria ludopatia senza preoccuparsi di diminuire la propria esposizione debitoria;
- con l’ultimo motivo di impugnazione, nell’ipotesi di riconoscimento della meritevolezza del beneficio di legge, l’integrale ammissione al privilegio per il proprio credito attesa la propria natura mutualistica, in applicazione analogica del disposto contenuto nell’art. 2751 bis del codice civile.
Si costituiva in giudizio il debitore, il quale dopo aver contestato il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto dell’appello e per la conferma della sentenza di primo grado, in particolare affermava, ai fini della fruizione del beneficio dell’esdebitazione, la sussistenza della meritevolezza e della mancanza di colpa nell’avere comportato il proprio dissesto finanziario sostenendo che le sue difficoltà economiche erano state cagionate dalla dipendenza dal gioco che costituisce una grave patologia psichiatrica per la quale si era sottoposto ad apposito trattamento terapeutico presso l’A.S.P. territorialmente competente la quale, a seguito di accurate indagini, ne aveva infine certificato la guarigione.
La Corte ha accolto il reclamo, considerato che nel caso di specie si era in presenza della condizione soggettiva ostativa afferente alla causazione, ad opera dell’appellato, del suo stato di indebitamento con colpa grave.
Infatti, premesso che, ai fini dell’ammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore, vada effettuato un sindacato giudiziale sulle ragioni del sovraindebitamento rigoroso e pregnante, e ciò in quanto tale sindacato rappresenta l’unico contrappeso alla mancanza del voto dei creditori i quali non hanno diritto di veto né possono influire con apposite maggioranze alla individuazione della falcidia a detrimento dei rispettivi crediti, il Collegio ha affermato che questo sindacato di meritevolezza non era stato effettuato nel caso di specie, in quanto il Tribunale aveva fondato il giudizio unicamente sul fatto che il debitore si fosse fattivamente sottoposto a trattamento terapeutico gestito dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale e che avesse ottenuto le certificazioni attestanti il positivo superamento dello stato di dipendenza che aveva cagionato il dissesto finanziario: il tutto senza un’ attenta valutazione del grado della colpa del debitore nell’assunzione delle obbligazioni.
Per tali motivi la Corte di Appello ha accolto l’appello con il rigetto dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal debitore.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È SUFFICIENTE ASSICURARE AL CREDITORE L’IMPORTO ASTRATTAMENTE RICAVABILE DALLA VENDITA FORZATA, SE IL PIANO HA UNA LUNGA DURATA
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott. Luciano Ferrara, Decreto del 14 maggio 2024 | 14.05.2024 |
Decreto | Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice dott.ssa Francesca Sirianni | 13.09.2023
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA: non “blocca” l’esecuzione individuale del creditore fondiario
IL PRIVILEGIO PROCESSUALE EX ART. 41 TUB SI ESERCITA ANCHE NELL’AMBITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Pres. D’Orsi- Rel. Galasso | 24.11.2023 | n.57
QUANDO TALE INADEMPIMENTO È INDIRIZZATO ESCLUSIVAMENTE VERSO UN UNICO CREDITORE
ordinanza | tribunale di ivrea, giudice alessandro petronzi | 01.08.2023 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








