Provvedimento segnalato dall’Avv. Andrea Terrinoni, del foro di Latina
Costituisce valido titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui alla consegna del denaro segua il deposito cauzionale in favore della mutuante, atteso che anche tale modulo procedimentale determina la nascita di una attuale obbligazione restitutoria della parte mutuataria.
Il deposito infruttifero è, infatti, finalizzato all’attuazione di una cautela provvisoria per l’istituto di credito e non influisce sull’efficacia della messa a disposizione della somma in favore del mutuatario, né costituisce un autonomo negozio in grado di elidere la traditio della somma mutuata.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Latina, Giudice Alessandra Lulli con l’ordinanza del 21 ottobre 2024.
Nel caso in esame il Giudice, nel rigettare l’opposizione avanzata dal debitore ai sensi dell’art 615 II comma cpc, a mezzo della quale si sosteneva l’assenza di un valido titolo esecutivo con riferimento ad un mutuo fondiario con successivo deposito cauzionale delle somme, disposto in attesa dell’esecuzione di adempimenti tecnici collegati al consolidamento dell’ipoteca, ha inteso dissentire dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12007 del 3.5.2024, valorizzando, piuttosto, la giurisprudenza di legittimità precedente che riconosce la natura di titolo esecutivo a contratti di questo tipo (cfr., da ultimo, Cass. 9229/2022; Cass. 5654/2023).
Il Tribunale ha ricordato, infatti, che la Suprema Corte, dopo un lungo e articolato percorso dialettico, era giunta ad una soluzione univoca e convincente secondo la quale, in tali fattispecie, anche in mancanza di un’erogazione materiale del danaro, in un contesto dematerializzato quale è il sistema di accredito in conto corrente si ravvisa, comunque, una costituzione di un titolo autonomo di disponibilità giuridica della somma in favore del cliente, il quale ne rilascia apposita quietanza.
Con la conclusione del contratto sorge, quindi, una contestuale obbligazione restitutoria a carico del debitore, mentre il successivo deposito infruttifero presso la Banca rappresenta unicamente una cautela provvisoria per l’istituto di credito, che non è certo in grado di elidere l’elemento della traditio della somma.
Il Giudice ha affermato, inoltre, che la questione di diritto è stata sottoposta di recente al vaglio delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 363 bis cpc, cui il ricorso è stato, infatti, rimesso dal Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 31.07.2024, al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto proprio a seguito al revirement costituito dalla citata recente sentenza della Cassazione.
L’ordinanza appare pienamente condivisibile in quanto, come ritenuto anche da altri Tribunali (cfr. ex multis Trib. Larino, 3.09.2024; Trib. Milano 24.7.2024, n. 7353; Trib. Pisa 23.7.2024, n. 957, Trib. Cassino 26.6.2024, n. 961 Trib. Velletri 21.6.2024, n. 1405; Trib. Monza 28.6.2024, n. 1923; Trib. Foggia 29.05.2024; Trib. Catania 30.05.2024; Trib. Lucca 7.07.2024; Trib. Pescara 4.06.2024), sostiene la validità della tradizione giurisprudenziale di legittimità sinora consolidata (cfr. ex multis Cass. n. 25632 del 27.10.2017; Cass., 3.12.2021, n. 38311 e Cass., 22.03. 2022, n. 9229).
A seguito della stipula del contratto di mutuo si determina, infatti, una uscita della somma dal patrimonio della Banca e una corrispondente entrata in quello del cliente, il quale ne acquista la piena disponibilità giuridica, e il successivo vincolo che questi appone su di essa in favore dell’istituto di credito ha il solo fine di soddisfare un proprio specifico interesse: quello, cioè, di assicurare al creditore la validità e la effettività della garanzia concessa in forza del contratto.
Tale impostazione, come accennato, si ricava da una serie di pronunce della Suprema Corte, emesse sin dalla nota ordinanza n. 25632 del 2.10.2017, e i relativi principi sono stati, di recente, ribaditi dalla sentenza Cass., 22.03.2022, n. 9229, dalla cui massima ufficiale si rileva: “…la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l’erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all’istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari”.
Il medesimo orientamento risulta, da ultimo, confermato nella sentenza della Cassazione del 23.2.2023, n. 5654.
Se, dunque, con il perfezionamento del contratto notarile, e quindi con l’erogazione delle somme, sorge, ai sensi dell’art. 1813 c.c., una contestuale ed indefettibile obbligazione del debitore di restituirle al creditore, il contratto stesso, nella misura in cui da origine ad un credito certo liquido ed esigibile, non può che costituire un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art 474 cpc.
Sulla base di queste considerazioni il Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta dal debitore, ha fissato il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di comunicazione della ordinanza, ovvero, in caso di proposizione del reclamo, dalla data della comunicazione del relativo provvedimento, per l’introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. nuova formulazione, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN SENSO CONFORME
IL GIUDICE SMENTISCE L’ORIENTAMENTO ESPRESSO IN CASS. CIV. N. 12007 DEL 3 MAGGIO 2024
Ordinanza | Tribunale di Siena, Giudice Marianna Serrao | 13.06.2024 |
MUTUO IPOTECARIO: È EFFETTIVAMENTE EROGATO ANCHE SE VINCOLATO A INCOMBENTI FORMALI DEL MUTUATARIO
VALIDO COME TITOLO ESECUTIVO ANCHE SE LA SOMMA È POSTA IN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Giulia Maria Lignani | 15.12.2021 | n.1720
MUTUO CON DEPOSITO CAUZIONALE: PER IL PERFEZIONAMENTO NON OCCORRE LA MATERIALE TRADITIO DEL DENARO
È SUFFICIENTE IL CONSEGUIMENTO DELLA DISPONIBILITÀ GIURIDICA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani | 16.01.2019 |
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA TRADITIO LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
È UN AUTONOMO ATTO DI DISPOSIZIONE DEL BENE AD OPERA DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Giorgia Sartoni | 24.04.2020 | n.309
MUTUO: COSTITUISCE PROVA DELLA CD. “TRADITIO” LA COSTITUZIONE DI UN DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO
LA PIENA DISPONIBILITÀ GIURIDICA EQUIVALE ALLA CONSEGNA MATERIALE DELLA SOMMA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. prima civile, Pres. Didone – Rel. Bisogni | 27.10.2017 | n.25632
IN SENSO CONTRARIO
ESECUZIONE FORZATA: IL MUTUO IPOTECARIO CON DEPOSITO CAUZIONALE NON È TITOLO ESECUTIVO
È NECESSARIO UN ULTERIORE ATTO, CONSACRATO NELLE FORME RICHIESTE DALL’ART. 474 C.P.C. CHE ATTESTI L’EFFETTIVO SVINCOLO DELLA SOMMA GIÀ MUTUATA
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo | 03.05.2024 | n.12007
MUTUO FONDIARIO: IL CONTRATTO CONDIZIONATO È INIDONEO AD ASSUMERE L’EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO
LA PECULIARITÀ È QUELLA DI PERFEZIONARSI CON LA DATIO REI E NON PER EFFETTO DEL MERO CONSENSO ESPRESSO DALLE PARTI
Ordinanza | Tribunale di Tivoli, Giudice Marco Piovano | 05.04.2019 |
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