ISSN 2385-1376Anche nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII è inopponibile al creditore ipotecario antecedente la trascrizione del diritto di abitazione costituito in favore del coniuge, dopo l’iscrizione.
Infatti, l’ipoteca, una volta iscritta nei registri immobiliari, viene ad esistenza e ogni atto di disposizione successivo non può avere conseguenze pregiudizievoli nei confronti del creditore, attribuendogli il ‘diritto di sequela’, carattere tipico dell’ipoteca stessa.
L’articolo 275 comma 2 CCII, difatti, disciplinando l’esecuzione del programma di liquidazione nell’ambito della procedura di liquidazione controllata, afferma che si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.
Conseguentemente, l’articolo 216 comma 3 CCII, nell’ambito della liquidazione giudiziale, prevede che il curatore possa proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni di procedura civile, in quanto compatibili.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Prato, Pres. Sirgiovanni – Rel. Comunale, con il decreto del 9 settembre 2025.
È accaduto che la coniuge titolare del diritto di abitazione conseguito a seguito della sentenza di separazione, a seguito dell’apertura della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 CCII impugnava con reclamo ex art. 124 CCII il provvedimento del Giudice Delegato che aveva disposto la vendita dell’immobile, sul presupposto che la stessa sarebbe dovuto essere effettuata considerando l’immobile gravato da tale diritto.
Secondo la ricostruzione della reclamante, in sede di liquidazione controllata il Giudice avrebbe errato nell’applicazione delle norme che disciplinano la vendita, in quanto il creditore ipotecario non avrebbe potuto far valere il diritto di prelazione, essendo escluso dalle norme che disciplinano il codice della crisi.
Si costituiva la curatela, che resisteva al reclamo evidenziando che il diritto di assegnazione della casa familiare emesso con sentenza non è opponibile alla procedura di liquidazione controllata essendo il diritto ipotecario contrapposto di precedente costituzione, precisando altresì che il ragionamento seguìto da controparte era erroneo, intendendo operare un discrimen tra le regole che disciplinano il processo esecutivo immobiliare e quelle che regolano la liquidazione controllata al fine di giungere al paradosso che il creditore ipotecario avrebbe un diritto ipotecario affievolito nell’ambito della liquidazione controllata con la possibilità di conferire un premio giuridico al terzo titolare del diritto di abitazione.
Invero, se si ritenesse il contrario, come sostenuto dal reclamante, non solo si porrebbe un contrasto con la ricostruzione sopra effettuata circa la funzione che ha l’ipoteca nel nostro ordinamento ma si sarebbe di fronte, anche, ad una forte contraddizione, potendo il creditore ipotecario ottenere, nell’ambito della procedura concorsuale, un minor ricavato dall’alienazione del bene, gravato dal provvedimento di assegnazione, rispetto a quanto riceverebbe se la vendita avvenisse in sede esecutiva individuale. Nel primo caso, infatti, il bene sarebbe venduto gravato da un diritto personale di godimento, mentre nel secondo caso l’immobile sarebbe venduto come libero.
Il Giudice ha ritenuto infondato il reclamo, affermando che se è vero che, in base all’art. 2914 c.c. sono inopponibili al creditore le alienazioni di immobili non trascritte prima del pignoramento, tale norma deve essere letta alla luce sia dell’art. 2644 c.c. che stabilisce il principio della priorità della trascrizione, principio cardine del nostro ordinamento, sia dell’art. 2808 c.c. secondo cui “l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione”.
Ne consegue che l’ipoteca attribuisce al creditore un diritto di prelazione per cui egli avrà diritto di essere preferito agli altri creditori sul ricavato dell’alienazione del bene e tale principio non potrà essere messo in discussione dal succedersi degli avvenimenti, come per esempio la trascrizione del provvedimento di assegnazione antecedente al pignoramento.
In sostanza, l’ipoteca, una volta iscritta nei registri immobiliari, viene ad esistenza e ogni atto di disposizione successivo non può avere conseguenze pregiudizievoli nei confronti del creditore, attribuendogli il ‘diritto di sequela’, carattere tipico dell’ipoteca stessa.
Ciò significa, pertanto, che, se il creditore ha iscritto sul bene un’ipoteca prima che avvenisse la trascrizione di qualsiasi altra vicenda, quest’ultima non potrà essergli opposta, dovendola ritenere, nei confronti del creditore medesimo, come non avvenuta.
Il tribunale ha, pertanto, respinto il reclamo con condanna della coniuge alle spese di lite
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ANTERIORITÀ DELL’ISCRIZIONE GLI CONSENTE DI INSTARE PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE COME LIBERO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Federica d’Auria | 02.12.2024 |
L’IMMOBILE VA VENDUTO COME LIBERO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Enrico Colognesi | 01.07.2020 | n.990
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