ISSN 2385-1376In materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la dichiarazione del cedente prodotta in giudizio dal cessionario può assumere valore di elemento documentale rilevante ai fini della prova della titolarità del credito, ma non è di per sé sufficiente a colmare le lacune derivanti dall’assenza di specifici riferimenti al rapporto controverso nei contratti di cessione o negli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, specie in presenza di plurimi trasferimenti del credito.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Enna, Giudice Pier Maria Cara’, con la sentenza n. 196 del 30 marzo 2026 emessa a seguito di un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai debitori di un finanziamento originariamente erogato da una Banca e successivamente oggetto di plurime cessioni sino alla società opposta. Gli opponenti avevano eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, contestando l’insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l’effettiva inclusione del credito azionato nelle operazioni di cessione succedutesi nel tempo.
Nel caso concreto, tuttavia, il Giudice ha rigettato l’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, rilevando che la documentazione prodotta dalla cessionaria non consentiva di ricostruire con precisione la catena traslativa del credito.
Infatti, il contratto riguardante una prima cessione non conteneva alcuna specifica indicazione del credito riferibile agli opponenti, né del relativo importo, mentre della successiva risultava prodotta soltanto una proposta di cessione priva di riferimenti alla posizione debitoria dedotta in giudizio. Era stata altresì prodotta una comunicazione indirizzata al debitore ceduto, con la quale la cessionaria informava dell’avvenuto trasferimento del credito, nonché l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
Quanto all’efficacia probatoria della dichiarazione del cedente, il Giudice ha richiamato il contrasto interpretativo formatosi nella giurisprudenza di merito. Da un lato viene valorizzato l’orientamento, fondato su Cass. n. 10200/2021, secondo cui la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto costituisce un elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo ai fini della prova della cessione; dall’altro lato viene richiamata la tesi più rigorosa e contraria, secondo cui tale dichiarazione non può sostituire il contratto di cessione o gli elenchi dei crediti trasferiti e può, al più, assumere funzione meramente corroborativa rispetto a prove tipiche già acquisite.
Il Tribunale di Enna aderisce, in sostanza, a un’impostazione intermedia. Pur riconoscendo validità ed efficacia alla cessione e ritenendo correttamente comunicato il trasferimento ai debitori ceduti, osserva che la sola dichiarazione del cedente non basta a fornire piena certezza della titolarità del credito, soprattutto in presenza di plurime cessioni e di documentazione incompleta circa l’inclusione del rapporto controverso nei portafogli trasferiti.
La prova della pretesa creditoria viene desunta, secondo il Giudice, non tanto dalla documentazione relativa alle cessioni, quanto dagli ulteriori elementi acquisiti in giudizio, come nel caso di specie dalla sottoscrizione di effetti cambiari aventi valore ricognitivo del debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. e dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio contabile, che ha consentito di rideterminare l’esatto ammontare del credito residuo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PROVA PUÒ INFATTI ESSERE FORNITA ANCHE MEDIANTE PRESUNZIONI E NON RICHIEDE FORME SOLENNI O LA PRODUZIONE INTEGRALE DEI CONTRATTI DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Raffaele Zibellini | 20.03.2026 | n.429
È UN ELEMENTO INDIZIARIO IDONEO A PROVARE LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Giovanni Giampiccolo | 17.04.2026 | n.574
UNITAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE E AL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 05.05.2026 | n.344
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