LOCAZIONE – FIDEIUSSIONE: il garante può sollevare l’exceptio doli generalis

Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza - aggiornato il

LOCAZIONE – FIDEIUSSIONE: il garante può sollevare l’exceptio doli generalis

Nel contratto autonomo di garanzia il garante, pur essendo tenuto a eseguire la prestazione a prima richiesta e con rinuncia alle eccezioni, non è obbligato a soddisfare pretese del creditore che risultino manifestamente abusive o fraudolente, potendo opporre l’exceptio doli generalis; tuttavia, egli non può far valere le eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale tra creditore e debitore principale, in quanto l’autonomia del rapporto di garanzia comporta l’inopponibilità delle eccezioni di merito relative al rapporto sottostante, salvo i limiti della buona fede e correttezza.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 918 del 11 marzo 2026, la quale esamina una domanda proposta dal locatore di un immobile nei confronti di un garante che, contestualmente alla stipula del contratto di locazione, aveva sottoscritto un accordo qualificabile come contratto autonomo di garanzia.

Tale qualificazione deriva dalle clausole tipiche del negozio, tra cui il pagamento “a prima richiesta”, la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e soprattutto la rinuncia espressa a sollevare eccezioni, oltre all’estensione della garanzia a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, compresi i danni all’immobile.

Nel caso di specie era emerso che non esisteva un inadempimento del rapporto locatizio tale da giustificare la richiesta risarcitoria avanzata dal locatore in quanto ed invece, la consulenza tecnica espletata non consente di pervenire ad un simile accertamento, limitandosi ad individuare le cause tecniche dei fenomeni di degrado e a quantificare i costi di ripristino, senza attribuire i danni ad una condotta imputabile ai conduttori. Tra l’altro, con riguardo all’umidità di condensa, non può non osservarsi che l’immobile è stato riconsegnato al proprietario nel mese di novembre 2022 ed il sopralluogo da parte del ctu è avvenuto a giugno 2023, per cui nulla esclude che la mancanza di areazione sia imputabile al predetto periodo di chiusura dell’immobile.

Alla luce di tali risultanze, è stato ritenuto che la richiesta di escussione della garanzia formulata nei confronti del convenuto non trovasse adeguato riscontro negli elementi istruttori acquisiti e che, pertanto, la stessa si poneva in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che governano l’esercizio dei diritti contrattuali.

Ne conseguiva che, nella specie, ricorrevano i presupposti per l’operatività dell’exceptio doli, con conseguente infondatezza della domanda proposta nei confronti del garante.

Tali risultanze non consentono di attribuire i danni lamentati dal locatore a comportamenti imputabili ai conduttori, risultando piuttosto prospettata l’incidenza di cause strutturali proprie dell’immobile.

In tale contesto, l’escussione della garanzia nei confronti del convenuto presupporrebbe quantomeno che emerga, sulla base delle risultanze istruttorie disponibili, l’imputabilità dei danni ai conduttori ovvero l’esistenza di un inadempimento del rapporto locatizio tale da giustificare la richiesta risarcitoria avanzata dal locatore ed invece, la consulenza tecnica espletata non consente di pervenire ad un simile accertamento, limitandosi ad individuare le cause tecniche dei fenomeni di degrado e a quantificare i costi di ripristino, senza attribuire i danni ad una condotta imputabile ai conduttori. Tra l’altro, con riguardo all’umidità di condensa, non può non osservarsi che l’immobile è stato riconsegnato al proprietario nel mese di novembre 2022 ed il sopralluogo da parte del ctu è avvenuto a giugno 2023, per cui nulla esclude che la mancanza di areazione sia imputabile al predetto periodo di chiusura dell’immobile.

Alla luce di tali risultanze, deve ritenersi che la richiesta di escussione della garanzia formulata nei confronti del convenuto non trovi adeguato riscontro negli elementi istruttori acquisiti e che, pertanto, la stessa si ponga in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che governano l’esercizio dei diritti contrattuali.

Ne conseguiva che, nella specie, ricorrevano i presupposti per l’operatività dell’exceptio doli, con conseguente dichiarazione di infondatezza della domanda proposta nei confronti del garante.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: non si applica l’art. 1957 cc

TALE DISPOSIZIONE È COLLEGATA AL CARATTERE ACCESSORIO DELL’OBBLIGAZIONE FIDEIUSSORIA

Sentenza | Corte di Appello di Lecce, Pres. Evangelista – Rel. Zuppetta | 26.10.2023 | n.877

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-autonomo-di-garanzia-non-si-applica-lart-1957-cc

 CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: “A PRIMA RICHIESTA” – “A SEMPLICE RICHIESTA” – “SENZA ECCEZIONI”

PER UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE OCCORRE CHE DAL CONTESTO CONTRATTUALE RISULTI UNA DIVERSA VOLONTÀ

Sentenza | Tribunale Salerno, Giudice Simona D’Ambrosio | 25.05.2022 | n.1836

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-autonomo-di-garanzia-a-prima-richiesta-a-semplice-richiesta-senza-eccezioni

 FIDEIUSSIONE A PRIMA RICHIESTA E SENZA ECCEZIONI: È UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

È LECITA LA GARANZIA DEL PAGAMENTO DOVUTO DAL DEBITORE PRINCIPALE AL DI FUORI DI OGNI RAPPORTO DI ACCESSORIETÀ

Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Marcello Testaquatra | 19.07.2022 | n.535

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-a-prima-richiesta-e-senza-eccezioni-e-un-contratto-autonomo-di-garanzia

 FIDEIUSSIONE: È “CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA” SE PREVEDE LA RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI OPPORRE LE ECCEZIONI CHE SPETTANO DEBITORE PRINCIPALE

L’OPPONENTE VA CONDANNATO PER LITE TEMERARIA EX ART. 96 III CO CPC, ESSENDO CHIARA LA PATTUIZIONE CONTRATTUALE

Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Luca Verzeni | 22.04.2021 | n.712

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-e-contratto-autonomo-di-garanzia-se-prevede-la-rinuncia-alla-facolta-di-opporre-le-eccezioni-che-spettano-debitore-principale

 FIDEIUSSIONE: IL PAGAMENTO “A PRIMA RICHIESTA” È SUFFICIENTE PER QUALIFICARE UN CONTRATTO AUTONOMO

NON RILEVA LA MANCANZA DELL’ULTERIORE SPECIFICAZIONE “SENZA ECCEZIONI”

Sentenza | Tribunale di Lucca, Giudice Tommaso Del Giudice | 09.10.2020 | n.1373

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-il-pagamento-a-prima-richiesta-e-sufficiente-per-qualificare-un-contratto-autonomo

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