ISSN 2385-1376In materia di finanziamenti bancari a imprese, “ non integra un’abusiva concessione di credito la condotta della Banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo una valutazione “ex ante”, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi”
“Deve escludersi che la banca sulla scorta delle evidenze disponibili e della diligenza nella verifica del merito creditizio che poteva in concerto pretendersi (che non poteva certo ritenersi estesa ad una vera e propria verifica analitica e riclassificazione dei dati di bilancio, al fine di rilevare l’eventuale sovrastima di elementi attivi o sottostima di quelli passivi, quindi dati patrimoniali e economici non corrispondenti a quelli rappresentati nel bilancio, come invece pretenderebbe il CTP della curatela) avesse assunto un rischio irragionevole concedendo il finanziamento di cui si discute, sicché deve escludersi che il merito creditizio della società (con valutazione ex ante) fosse stato erroneamente valutato. Il che, per quanto in premessa evidenziato, preclude la possibilità di anche solo prospettare l’eccepita nullità del contratto di finanziamento”.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Verona, Giudice Monica Attanasio, con il decreto del 26 febbraio 2026, con il quale una società cessionaria di crediti bancari veniva ammessa al passivo del Fallimento della società debitrice, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LE VIOLAZIONI DELLE REGOLE CAUTELARI RIENTRANO NELLA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 10.04.2025 | n.385
LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO NEL CREDITO AL CONSUMO
È ONERE DEL MUTUATARIO DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA ESPOSIZIONE DEBITORIA CAPACE DI COMPORTARE UNA DIVERSA VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Patrizia Pietracci | 27.03.2020 | n.509
NON VI È ALCUNA VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE PER I CREDITI ASSISTITI DA GARANZIE STATALE
Sentenza | Tribunale di Firenze, Pres. Rel. Maria Novella Legnaioli | 26.08.2025 | n.229
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