INDEBITO BANCARIO – PRESCRIZIONE: la verifica della natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse deve necessariamente essere fatta dopo aver epurato il conto dagli addebiti illegittimi

Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco

INDEBITO BANCARIO – PRESCRIZIONE: la verifica della natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse deve necessariamente essere fatta dopo aver epurato il conto dagli addebiti illegittimi

Eccezione di prescrizione: la verifica della natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse deve necessariamente essere fatta dopo aver epurato il conto dagli addebiti illegittimi. Incompletezza documentale: La Corte, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette la ricostruzione del saldo del rapporto sulla base di estratti parziali, ha ribadito che al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento, comunque, di un risultato che rispecchi quanto più possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti.”

 Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Vitrò, con l’ordinanza n. 5955 del 16 marzo 2026, con la quale la Corte è intervenuta su una controversia promossa da una società correntista per la rideterminazione dei saldi di plurimi rapporti bancari e la restituzione delle somme indebitamente addebitate a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e altre competenze ritenute illegittime.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

INDEBITO SU CONTO CORRENTE: AI FINI DELL’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE NON È NECESSARIO INDICARE SPECIFICAMENTE LE RIMESSE SOLUTORIE

È SUFFICIENTE LA MERA DICHIARAZIONE DI VOLER PROFITTARE DELL’INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO

Sentenza | Corte di Appello di Reggio Calabria, Pres-Rel. Crucitti | 05.07.2024 | n.487

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-su-conto-corrente-ai-fini-delleccezione-di-prescrizione-non-e-necessario-indicare-specificamente-le-rimesse-solutorie

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – RIPETIZIONE INDEBITO C/C: NON NECESSITA DELL’INDICAZIONE DI SPECIFICHE RIMESSE SOLUTORIE

L’ONERE DI ALLEGAZIONE IN CAPO ALLA BANCA È SODDISFATTO CON L’AFFERMAZIONE DELL’INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO

Sentenza | Cassazione civile, Sez. Unite, Pres. Tirelli – Rel. Sambito | 13.06.2019 | n.15895

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/eccezione-di-prescrizione-ripetizione-indebito-cc-non-necessita-dellindicazione-di-specifiche-rimesse-solutorie?swcfpc=1

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