CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente costituisce valida prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria

Pubblicato il da Avv. Tania Cicala

CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente costituisce valida prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la dichiarazione della cedente costituisce elemento di prova liberamente utilizzabile e tanto più rilevante in quanto appare arduo ipotizzare un interesse del cedente a rendere una dichiarazione contra se.

Tale elemento concorre nella prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria insieme dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

 Questi i principi espressi dal Tribunale di Lecce, Giudice Vincenzo Cantelli, con la sentenza n. 1521 del 24 aprile 2026, con la quale ha rigettato l’opposizione a precetto proposta da un mutuatario nei confronti della società veicolo che aveva acquistato i crediti a seguito di un’operazione di cartolarizzazione

L’opponente, in particolare, aveva eccepito il difetto di legittimazione della SPV per non aver, quest’ultima, provato la titolarità del credito, derivante da un contratto di mutuo fondiario, per aver prodotto il solo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Giudice ha affermato che tale eccezione è infondata in quanto, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l’avviso di pubblicazione in G.U. recante l’indicazione per categorie dei crediti ceduti in blocco prova validamente la titolarità del rapporto in capo alla cessionaria.

Nel caso in esame, il credito ceduto presentava i requisiti presi in considerazione dall’avviso pubblicato in G.U. per delimitare il perimetro della cessione, trattandosi di credito derivante da contratto di mutuo, sorto tra l’1/1/1955 e il 31/12/2017 e qualificato come deteriorato, poiché infatti già oggetto di precedente esecuzione immobiliare.

Altro elemento di prova, secondo il Tribunale, è costituito dalla dichiarazione della cedente elemento, liberamente utilizzabile e tanto più rilevante in quanto appare arduo ipotizzare un interesse del cedente a rendere una dichiarazione contra se.

Per tali motivi il Giudice ha rigettato l’opposizione, con condanna del mutuatario al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CESSIONE ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE DEL CESSIONARIO ASSUMERE VALORE DI ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE AI FINI DELLA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO

INSIEME AI CONTRATTI DI CESSIONE E AGLI AVVISI PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE RIPORTANTI SPECIFICI RIFERIMENTI AL RAPPORTO CEDUTO

Sentenza | Tribunale di Enna, Giudice Pier Maria Cara’ | 30.03.2026 | n.196

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-del-cessionario-assumere-valore-di-elemento-documentale-rilevante-ai-fini-della-prova-della-titolarita-del-credito

 ART. 58 TUB: LA DICHIARAZIONE DEL CEDENTE COSTITUISCE ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE E POTENZIALMENTE DECISIVO AI FINI DELLA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO

LA PROVA PUÒ INFATTI ESSERE FORNITA ANCHE MEDIANTE PRESUNZIONI E NON RICHIEDE FORME SOLENNI O LA PRODUZIONE INTEGRALE DEI CONTRATTI DI CESSIONE

Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Raffaele Zibellini | 20.03.2026 | n.429

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-58-tub-la-dichiarazione-del-cedente-costituisce-elemento-documentale-rilevante-e-potenzialmente-decisivo-ai-fini-della-prova-della-titolarita-del-credito-in-capo-al-cessionario

 CESSIONI EX ART. 58 TUB: LA LETTERA DI CESSIONE PROVENIENTE DALLA BANCA CEDENTE DIMOSTRA LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN EXECUTIVIS DEL CESSIONARIO

È UN ELEMENTO INDIZIARIO IDONEO A PROVARE LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO

Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Giovanni Giampiccolo | 17.04.2026 | n.574

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/in-materia-di-cessione-di-crediti-ex-art-58-tub-la-dichiarazione-proveniente-dalla-banca-cedente-recante-lindicazione-specifica-del-debitore-del-rapporto-ceduto-e-dellavvenuto-tr

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