CONSUMATORE – MORATORIA EX ART. 67 C.4 CCII: vale come termine iniziale per l’avvio del pagamento dei creditori assistiti da prelazione

Pubblicato il da Avv. Giovanni Durante

CONSUMATORE – MORATORIA EX ART. 67 C.4 CCII: vale come termine iniziale per l’avvio del pagamento dei creditori assistiti da prelazione

In tema di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la moratoria biennale prevista dall’art. 67, comma 4, CCII per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca non costituisce un limite massimo alla durata del piano. Il termine di due anni dall’omologazione deve essere interpretato quale termine iniziale entro il quale deve essere avviato il pagamento dei creditori prelatizi, restando ammissibile un piano di durata superiore al biennio purché sia garantito il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione controllata e sia rispettato il necessario bilanciamento tra l’interesse del creditore alla tempestiva soddisfazione e quello del debitore al risanamento della propria situazione di sovraindebitamento.

Questo sono i principi espressi dal Tribunale di Bolzano, Giudice Thomas Fleischmann, con il decreto del 16 gennaio 2026.

LA VICENDA

Una consumatrice, gravata da una situazione di sovraindebitamento determinata da difficoltà personali, familiari e di salute, proponeva al Tribunale di Bolzano un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII.

L’esposizione debitoria era composta prevalentemente da obbligazioni di natura personale, tra cui sanzioni amministrative, canoni di locazione insoluti, finanziamenti al consumo, spese legali, tributi e altre passività sorte al di fuori di qualsiasi attività imprenditoriale o professionale. A fronte di un passivo superiore a quarantatremila euro, la debitrice disponeva soltanto di modeste risorse reddituali e di due autoveicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Il piano prevedeva una durata complessiva di quattro anni, con versamenti mensili garantiti anche dall’intervento del padre della ricorrente, nonché la destinazione ai creditori delle somme eventualmente ricavate dalla vendita dei veicoli. In particolare, era previsto che entro i primi due anni dall’omologazione venissero distribuite ai creditori privilegiati le somme accantonate sul conto della procedura, mentre la successiva distribuzione ai creditori chirografari e alla quota degradata dei crediti privilegiati sarebbe avvenuta al termine del quadriennio.

Nel valutare l’ammissibilità della proposta, il Tribunale ha affrontato espressamente il tema del biennio di moratoria previsto dall’art. 67, comma 4, CCII.

Il Giudice ha escluso che tale disposizione introduca un divieto di piani aventi durata superiore a due anni, ritenendo invece che il termine biennale debba essere qualificato come termine iniziale per l’avvio del pagamento dei creditori assistiti da prelazione e non come termine finale entro il quale il relativo pagamento debba necessariamente concludersi. A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di sovraindebitamento e la necessità di preservare la funzione dell’istituto, che consiste nel contemperare l’interesse dei creditori a ottenere il miglior soddisfacimento possibile con quello del debitore a costruire un piano sostenibile e concretamente idoneo a consentire il superamento della crisi.

Accertato inoltre che i creditori privilegiati avrebbero ricevuto un trattamento non inferiore a quello conseguibile nell’alternativa liquidatoria e che il piano prevedeva un apprezzabile soddisfacimento anche dei creditori chirografari, il Tribunale ha ritenuto la proposta ammissibile, disponendone la pubblicazione e concedendo le misure protettive richieste, con sospensione delle procedure esecutive in corso e divieto di intraprendere nuove azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della debitrice.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

PIANO DEL CONSUMATORE: LA DILAZIONE ECCEDENTE IL BIENNIO EX ART. 67 CCII NON PRECLUDE L’OMOLOGAZIONE QUALORA IL CREDITORE INTERESSATO ABBIA PRESTATO ADESIONE, ANCHE TACITA, ALLA PROPOSTA

LA MORATORIA DEI CREDITORI PRIVILEGIATI DEVE ESSERE INTERPRETATA QUALE TERMINE FINALE ENTRO IL QUALE IL PAGAMENTO DIFFERITO DEVE ESSERE ESEGUITO

Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo | 02.02.2026 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/piano-del-consumatore-la-dilazione-eccedente-il-biennio-ex-art-67-ccii-non-preclude-lomologazione-qualora-il-creditore-interessato-abbia-prestato-adesione-anche-tacita-alla-proposta

 PIANO DEL CONSUMATORE – ART. 70 CCII: AL GIUDICE DESIGNATO IL SINDACATO SULL’AMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA

LA DISPOSIZIONE HA FINALITÀ ACCELERATORIA, ESSENDO VOLTA A CONSENTIRE L’ARRESTO IN LIMINE DELLA PROCEDURA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE

Decreto | Tribunale di Avellino, Giudice Pasquale Russolillo | 26.10.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/piano-del-consumatore-art-70-ccii-al-giudice-designato-il-sindacato-sullammissibilita-dellistanza

 PIANO DEL CONSUMATORE: INAMMISSIBILE IN CASO DI PASSIVO PROMISCUO CON DEBITI CHE DERIVANO DA ATTIVITÀ D’IMPRESA O PROFESSIONALE

CIÒ ALLA LUCE DI UNA LETTURA RESTRITTIVA DELLE NORME REGOLATIVE DELLA MATERIA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Sentenza | Corte di Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Varotti | 21.06.2023 | n.1351

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/piano-del-consumatore-inammissibile-in-caso-di-passivo-promiscuo-con-debiti-che-derivano-da-attivita-dimpresa-o-professionale

 SOVRAINDEBITAMENTO: L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IMPEDISCE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE

CIÒ FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTI DEFINITIVO

Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/caso-lexitor-e-sentenza-unicredit-bank-austria-al-consumatore-spetta-la-restituzione-dei-soli-costi-connessi-alla-durata-del-credito

 PIANO DEL CONSUMATORE: QUANDO DEVE VERIFICARSI IL SOVRAINDEBITAMENTO?

L’INDEBITAMENTO DEVE ESSERE IMPREVEDIBILE E SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021|

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/piano-del-consumatore-quando-deve-verificarsi-il-sovraindebitamento

 PIANO DEL CONSUMATORE: AI FINI DEL GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA NON RILEVA LA RIDUZIONE DEL REDDITO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE

SI TRATTA DI UN EVENTO RIENTRANTE NELL’INEVITABILE ALEA DI QUALSIASI ATTIVITÀ DI IMPRESA

Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 27.11.2020

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/piano-del-consumatore-ai-fini-del-giudizio-di-meritevolezza-non-rileva-la-riduzione-del-reddito-dellattivita-commerciale

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