ISSN 2385-1376Nei giudizi promossi dalla Banca o dal cessionario del credito per il recupero del saldo passivo di conto corrente, l’onere della prova del credito impone la produzione della serie completa degli estratti conto dall’apertura del rapporto fino alla sua chiusura. Qualora manchi la documentazione relativa al periodo iniziale del rapporto e il primo estratto conto disponibile riporti un saldo già formatosi in epoca precedente, il ricalcolo deve essere effettuato applicando il criterio del “saldo zero”, azzerando il saldo iniziale del primo estratto disponibile e ricostruendo il rapporto esclusivamente sulla base delle movimentazioni successivamente documentate. L’incompletezza documentale incide sulla prova dell’esistenza stessa del credito e non può essere colmata mediante perizie di parte o ricostruzioni contabili fondate su saldi iniziali non dimostrati.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Alessandro Bagnoli, con la sentenza n. 496 del 15 aprile 2026,
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario di un credito bancario derivante dal saldo passivo di un conto corrente originariamente intrattenuto dal correntista e successivamente ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.
L’opponente contestava il decreto sotto diversi profili, eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva del cessionario, l’assenza dei presupposti monitori e l’illegittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto.
Il Tribunale, tuttavia, ritiene assorbente una questione preliminare relativa alla prova del credito e decide la controversia sulla base della cosiddetta “ragione più liquida”, senza esaminare le ulteriori eccezioni.
Il Giudice ricorda che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Banca o il cessionario che agisce per il pagamento del saldo passivo conserva la posizione di attore in senso sostanziale e resta gravato dall’onere di dimostrare integralmente il credito azionato. Tale prova non si esaurisce nella produzione del contratto e di alcuni estratti conto, ma richiede la ricostruzione completa dell’andamento del rapporto mediante la produzione della serie continua degli estratti conto dall’origine fino alla chiusura.
Nel caso concreto la prova viene ritenuta insufficiente. Il contratto di conto corrente prodotto in giudizio è privo di data e non consente di individuare con precisione il momento di apertura del rapporto. Inoltre, la documentazione contabile inizia soltanto dal 30 giugno 2006 e il primo estratto conto disponibile espone già un saldo passivo di euro 34.455,59. Manca completamente la documentazione relativa al periodo precedente, durante il quale si è formato quel saldo negativo.
Secondo il Tribunale, tale lacuna impedisce di verificare la legittimità degli addebiti che hanno determinato l’esposizione debitoria, la correttezza delle condizioni economiche applicate e, più in generale, l’effettiva esistenza del credito richiesto in giudizio. Non essendo possibile conoscere la genesi del saldo iniziale riportato nel primo estratto disponibile, quest’ultimo non può essere assunto come dato di partenza della ricostruzione contabile.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale accoglie l’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna il cessionario del credito alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IN PRESENZA DI RECIPROCHE ISTANZE, SI PROCEDE ALLA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI DARE E AVERE TRA LE PARTI
Sentenza | Tribunale di Genova, Giudice Raffaella Gabriel | 21.06.2023 | n.1517
CONTO CORRENTE: IL “SALDO ZERO” NON PUÒ ESSERE APPLICATO QUANDO LA BANCA È CONVENUTA
TALE CRITERIO RAPPRESENTA UNO STRUMENTO SANZIONATORIO NELLE AZIONI DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 25.06.2020 | n.692
L’ORDINE DI ESIBIZIONE INADEMPIUTO NON PUÒ SOPPERIRE ALLA CARENZA DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA ESATTA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO VANTATO DAL CLIENTE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Aponte – Rel. Velotti | 25.06.2019 | n.2006
INDEBITO SALDO ZERO: IL CORRENTISTA NON PUÒ PRETENDERE L’AZZERAMENTO DEL SALDO DEBITORIO DOCUMENTATO
È ONERE DEL CLIENTE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civile, Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella | 04.12.2017 | n.28945
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