ISSN 2385-1376In materia di recupero di crediti oggetto di cessione ex art. 58 TUB, “il conferimento dell’incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell’albo di cui all’art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l’art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l’omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone con la sentenza n. 2 del 2 gennaio 2026.
IL FATTO
Con decreto ingiuntivo, il Tribunale di Caltanissetta ingiungeva a un ente pubblico locale il pagamento della somma di euro 62.966,90, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, in favore della società creditrice, che agiva quale procuratrice speciale della cessionaria del credito.
Il credito azionato traeva origine da un rapporto negoziale asseritamente intercorso tra l’ente debitore e la società creditrice, successivamente oggetto di plurime cessioni di credito in blocco ai sensi della legge n. 130/1999, fino al trasferimento in favore della società veicolo, la quale aveva conferito mandato alla riscossione a un soggetto terzo.
Avverso il decreto ingiuntivo l’ente proponeva opposizione, deducendo, tra l’altro, il difetto di legittimazione alla riscossione del credito in capo alla mandataria, in quanto non iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, nonché la conseguente nullità della procura e degli atti di riscossione per violazione dell’art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999, disposizione che riserva l’attività di servicing dei crediti cartolarizzati a banche o intermediari finanziari autorizzati.
Secondo l’opponente, la mancata iscrizione all’albo avrebbe integrato violazione di norme imperative, determinando la nullità degli atti negoziali e l’inesistenza del potere rappresentativo in capo alla mandataria. Veniva inoltre contestata la mancata prova del titolo negoziale originario, non essendo stati prodotti né il contratto fonte del credito né l’accordo transattivo richiamato nella documentazione depositata, ma solo fatture e una delibera comunale priva degli allegati contrattuali richiamati.
La società opposta si costituiva in giudizio sostenendo, da un lato, l’irrilevanza civilistica della mancata iscrizione ex art. 106 TUB, evidenziando che l’attività di riscossione era inserita in una struttura di servicing “double-decker”, nella quale il soggetto iscritto all’albo svolgeva il ruolo di servicer principale, potendo avvalersi di un sub-servicer non iscritto ma munito di licenza ex art. 115 TULPS; dall’altro, negava che le disposizioni invocate avessero natura di norme imperative tali da comportare la nullità ex art. 1418 c.c.
Il Tribunale, affrontando in via preliminare la questione relativa all’art. 106 TUB, ha escluso che la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 6, della legge n. 130/1999 e all’art. 106 TUB determini la nullità degli atti di cessione, di mandato o di riscossione, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (Cass.civ., ord. n. 7243/2024), che qualifica tali norme come regole di natura pubblicistica e amministrativa, presidiate da poteri di vigilanza e sanzionatori dell’Autorità di settore, ma prive di immediata valenza civilistica invalidante.
Pur rigettando, quindi, l’eccezione di nullità fondata sulla mancata iscrizione all’albo ex art. 106 TUB, il giudice ha accolto l’opposizione sul distinto e assorbente rilievo della mancata prova del titolo negoziale fonte del credito, rilevando l’assenza in atti sia della convenzione originaria con la società creditrice sia dell’accordo transattivo asseritamente intervenuto tra le parti.
In ragione di tale carenza probatoria, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando la società opposta alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
In materia di cessioni di credito in blocco ex art. 58 TUB, le Società Veicolo che effettuino semplici operazioni di
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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