
In materia di indebito bancario, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi anatocistici ovvero dell’addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute, ha lo specifico onere di produrre non solo gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto ma, ancor prima, il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Simona di Rauso, con la sentenza n. 1908 del 09 giugno 2025.
Accadeva che una società citava in giudizio la Banca lamentando che, a seguito dell’apertura di un rapporto di conto corrente, non aveva mai ricevuto una copia del contratto relativo a tale conto.
In aggiunta, la correntista lamentava che la Banca convenuta nel corso del rapporto aveva applicato: 1) tassi di interesse ritenuti ultra-legali con calcoli basati su un criterio di capitalizzazione trimestrale; 2) commissioni di massimo scoperto mai pattuite né dovute oltre ad addebiti di competenze non dovute.
Tanto premesso, la società concludeva chiedendo di riconoscere un saldo positivo complessivo di euro 335.652,38, a seguito della elisione di somme illegittimamente addebitate, tra cui: interessi ultra-legali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese non dovute.
Il Tribunale riteneva la domanda infondata, atteso che, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti in conto corrente, per la ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava sulla parte attrice innanzitutto l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l’onere di fornire la relativa prova.
Il correntista ha, pertanto, l’obbligo di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., infatti, in caso di ripetizione di indebito, incombe all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa: “chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato le domande proposte dalla società, con condanna della società al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI APPLICANO LE REGOLE GENERALI IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA DI CUI ALL’ART. 2697 COD. CIV
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Anna Giorgia Carbone | 20.11.2024 | n.10117
È TENUTO ANCHE A PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO SCRITTO DI CONTO CORRENTE
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Alessia Marotta | 06.02.2024 | n.256
IL MEDESIMO HA L’ONERE DI PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO CON LE SINGOLE RIMESSE SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Giuseppe Izzo | 03.10.2023 | n.42
INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE GLI ESTRATTI CONTO
L’EVENTUALE CARENZA DELLA PROVA PUÒ ESSERE INTEGRATA ANCHE CON ALTRI MEZZI DI COGNIZIONI DISPOSTI D’UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Caradonna | 17.04.2020 | n.7895
È IN CAPO AL CORRENTISTA L’ONERE DI PROVARE CHE I PAGAMENTI SIANO STATI EFFETTUATI E CHE GLI STESSI SIANO PRIVI DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. I, Pres. Schirò – Rel. Genovese | 28.11.2018 | n.30822
INDEBITO OGGETTIVO PARZIALE: L’ONERE DELLA PROVA INCOMBE SULLA PARTE CHE AGISCE
L’ESISTENZA DELL’INDEBITO OGGETTIVO DIPENDE DALLA MANCANZA ORIGINARIA E SOPRAVVENUTA DI QUALUNQUE CAUSA GIUSTIFICATIVA DEL PAGAMENTO
Sentenza | Cassazione civile, sezione terza | 14.05.2012 | n.7501
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