ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B., ove sia contestata l’effettiva esistenza del trasferimento del credito e non soltanto la riconducibilità del singolo rapporto al perimetro della cessione, la dichiarazione proveniente dal cedente, prodotta in giudizio dal cessionario e contenente gli estremi identificativi del rapporto trasferito, costituisce elemento documentale rilevante e idoneo, se valutato unitamente agli avvisi pubblicati in G.U., alle comunicazioni al debitore ceduto e al contratto di cessione, a integrare la prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Pisa, Giudice Stefana Curadi, con la sentenza n. 286 del 12 marzo 2026.
La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di un credito derivante da mutuo chirografario stipulato nel 2006. Gli opponenti contestavano, tra gli altri motivi, la legittimazione attiva della cessionaria, deducendo l’insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare l’effettiva titolarità del credito azionato.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOPRATTUTTO SE IL RAPPORTO È SPECIFICAMENTE INDIVIDUATO E SE SI ACCOMPAGNA ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Giuseppe Sciscioli | 18.03.2026 | n.584
DICHIARAZIONE DEL CEDENTE EX ART. 58 TUB: PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
DEVE CONCORRERE CON GLI ULTERIORI ELEMENTI EMERGENTI DAGLI ATTI E DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari. Giudice Raffaele Zibellini | 28.04.2026 | n.608
È UN ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE, POTENZIALMENTE DECISIVO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani | 15.04.2026 | n.502
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








