
E’ opportuno precisare che gli atti di ordinaria amministrazione consentiti al debitore durante il concordato in continuità per la gestione del patrimonio, meritevoli del rango di prededucibilità concordataria, devono risultare sì necessari a consentire la continuità dell’attività aziendale e la corretta gestione del patrimonio del debitore ma la necessarietà rileva, inoltra, nel senso che essi debbano dimostrarsi pertinenti all’attività svolta dall’azienda e non ultronei rispetto all’attività in questione: se così non fosse, si finirebbe per impedire all’imprenditore (debitore) il compimento di qualsiasi atto di ordinaria amministrazione durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio dell’impresa.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Vasto, Giudice Michele Monteleone, con il decreto del 05 febbraio 2025.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE STATA FUNZIONALE ALLE FINALITÀ DELLA PRIMA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 111 LEGGE FALL.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Amatore | 02.01.2024 | n.4
OCCORRE IL SUPERAMENTO DI UNA DUPLICE CONDIZIONE: L’APPROVAZIONE DEI CREDITORI E L’OMOLOGAZIONE DAL TRIBUNALE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Mercolino | 03.01.2023 | n.43
FALLIMENTO: SONO PREDEDUCIBILI TUTTI I CREDITI SORTI IN FUNZIONE DI PRECEDENTI PROCEDURE CONCORSUALI
PER FAVORIRE IL RICORSO A FORME DI SOLUZIONE CONCORDATA DELLA CRISI DI IMPRESA SUSSISTE UN’ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Sesta | 30.01.2015 | n.1765
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