ISSN 2385-1376In materia di cessione di crediti ex art. 58 TUB, la dichiarazione proveniente dalla banca cedente, recante l’indicazione specifica del debitore, del rapporto ceduto e dell’avvenuto trasferimento del credito al cessionario, costituisce elemento indiziario idoneo a provare la titolarità del credito in capo al cessionario, specie se corroborata dalla disponibilità della documentazione relativa al rapporto e dalla comunicazione della cessione al debitore ceduto, non essendo richiesta la prova della cessione mediante forme vincolate.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Ragusa, Giudice Giovanni Giampiccolo, con la sentenza n. 574 del 17 aprile 2026.
La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di un credito derivante da contratto di prestito personale stipulato con una Banca.
L’opponente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, contestando l’assenza di prova circa l’effettiva inclusione del credito nell’operazione di cessione del 17 dicembre 2020.
In parTicolare, veniva dedotto che il contratto prodotto non recava l’indicazione dei crediti ceduti, risultava privo della sottoscrizione della banca cedente e mancava la prova della pubblicazione della cessione ai sensi dell’art. 58 TUB.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione, richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui la prova della cessione del credito non è soggetta a particolari requisiti formali, potendo essere fornita anche mediante elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice del merito.
In tale prospettiva, la decisione valorizza il complessivo quadro documentale prodotto dalla cessionaria, ritenuto idoneo a dimostrare l’intervenuto trasferimento del credito controverso.
Assume rilievo centrale, nella motivazione, la lettera di cessione del 16 dicembre 2020 sottoscritta dalla cedente e indirizzata sia al debitore ceduto sia al cessionario.
Tale documento riportava l’espressa indicazione del nominativo del debitore, del codice identificativo del cliente e del numero del rapporto oggetto di cessione, consentendo quindi l’esatta individuazione del credito azionato in sede monitoria.
A ciò si aggiungevano la prova della comunicazione della cessione al debitore mediante raccomandata a.r., l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB e la materiale disponibilità, in capo alla cessionaria, della documentazione relativa al rapporto di finanziamento.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha rigettato l’opposizione, confermato il decreto ingiuntivo, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
UNITAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE E AL POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RAPPORTO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 05.05.2026 | n.344
TRATTASI DI SCRITTURA PROVENIENTE DA UN TERZO LIBERAMENTE VALUTABILE DAL GIUDICE AI SENSI DELL’ART. 116 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Elisabetta Trimani | 16.04.2026 | n.966
CIÒ QUALORA SIA CORROBORATA DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN G.U. E NON SPECIFICAMENTE CONTESTATA DAL DEBITORE CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo | 12.03.2026 | n.1686
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