ISSN 2385-1376In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la dichiarazione proveniente dal cedente, prodotta in giudizio dal cessionario e corroborata dalla pubblicazione in G.U. e dal possesso della documentazione relativa al rapporto, costituisce elemento indiziario grave, preciso e concordante idoneo a dimostrare l’esistenza della cessione e l’inclusione dello specifico credito trasferito, pur non integrando prova legale né confessione, trattandosi di scrittura proveniente da un terzo liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Velletri, Giudice Elisabetta Trimani, con la sentenza n. 966 del 16 aprile 2026.
Il caso origina da un’opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l’intervento spiegato nella procedura esecutiva da una società cessionaria di crediti deteriorati, la quale assumeva di avere acquistato il credito originariamente vantato da una Banca in forza di operazione di cartolarizzazione. L’opponente contestava sia l’esistenza della cessione sia, soprattutto, l’inclusione del credito azionato nel perimetro dell’operazione, deducendo l’insufficienza della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’inidoneità dell’ulteriore documentazione prodotta, compresa la dichiarazione proveniente dalla banca cedente.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, valorizzando una pluralità di elementi convergenti: l’avviso pubblicato in G.U. con l’indicazione delle categorie di crediti ceduti, il contratto di mutuo originario, l’estratto ex art. 50 T.U.B., l’elenco dei crediti ceduti recante il codice NDG riferibile alla posizione debitoria dell’opponente e, soprattutto, la dichiarazione sottoscritta dalla banca cedente attestante che il credito controverso era rientrato nell’operazione di cessione.
Richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, il Giudice ha distinto correttamente tra prova dell’esistenza del contratto di cessione e prova dell’inclusione del singolo credito nella cessione in blocco, evidenziando come la pubblicazione in G.U. non sia di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza della cessione ove questa sia specificamente contestata, ma possa concorrere, insieme ad altri elementi, alla formazione del convincimento del giudice.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CIÒ QUALORA SIA CORROBORATA DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN G.U. E NON SPECIFICAMENTE CONTESTATA DAL DEBITORE CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo | 12.03.2026 | n.1686
COSTITUISCE ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE E IDONEO, SE VALUTATO UNITAMENTE AGLI AVVISI PUBBLICATI IN G.U..
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Stefana Curadi | 12.03.2026 | n.286
SOPRATTUTTO SE IL RAPPORTO È SPECIFICAMENTE INDIVIDUATO E SE SI ACCOMPAGNA ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Giuseppe Sciscioli | 18.03.2026 | n.584
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno








