ISSN 2385-1376Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, il termine di due anni previsto dall’art. 67, comma 4, D.lgs. n. 14/2019 per la moratoria dei creditori privilegiati deve essere interpretato quale termine finale entro il quale il pagamento differito dei crediti assistiti da prelazione deve essere eseguito, con riconoscimento degli interessi legali. Tuttavia, una dilazione eccedente il biennio non preclude l’omologazione del piano quando il creditore interessato abbia prestato adesione, anche tacita, alla proposta, omettendo di formulare tempestive osservazioni sulla convenienza del piano ai sensi dell’art. 70, comma 3, CCII.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Maria De Vivo, con la sentenza del 2 febbraio 2026.
Una debitrice in stato di sovraindebitamento proponeva al Tribunale di Napoli Nord il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore volto a preservare l’abitazione principale e a soddisfare i creditori mediante pagamenti rateali di lunga durata.
La posizione debitoria era costituita prevalentemente dal residuo di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della casa familiare, divenuto insostenibile a seguito della separazione coniugale e della conseguente riduzione del reddito disponibile.
Il piano prevedeva il pagamento integrale dei crediti privilegiati generali entro ventiquattro mesi e il soddisfacimento del creditore ipotecario mediante versamenti dilazionati per circa sei anni e nove mesi, con corresponsione degli interessi legali, mentre i creditori chirografari sarebbero stati soddisfatti in un arco temporale complessivo di nove anni.
Nel corso del procedimento il creditore ipotecario contestava informalmente la convenienza del piano e la sua eccessiva durata, sostenendo che la dilazione eccedesse i limiti consentiti dalla legge.
Il Tribunale, dopo avere accertato che il trattamento riservato al creditore garantito era superiore a quanto questi avrebbe ottenuto nell’alternativa liquidatoria, ha affrontato il tema dell’interpretazione dell’art. 67, comma 4, CCII. Richiamando un precedente orientamento dello stesso ufficio giudiziario, ha affermato che il biennio di moratoria costituisce il termine entro il quale il legislatore consente il differimento del pagamento dei crediti prelatizi senza necessità di ulteriori condizioni, ma non rappresenta un limite assoluto e inderogabile alla durata del piano. Pertanto, qualora il pagamento dei crediti privilegiati sia previsto oltre il biennio, l’omologazione resta possibile se il creditore non abbia tempestivamente contestato la convenienza della proposta attraverso le osservazioni previste dall’art. 70, comma 3, CCII.
Nel caso concreto, il creditore ipotecario non aveva formulato osservazioni nei termini di legge né si era regolarmente costituito nel procedimento; di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto sussistente una forma di adesione tacita alla dilazione proposta. Considerata inoltre la maggiore convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata e la sostenibilità economica della proposta, il giudice ha omologato il piano di ristrutturazione, ribadendo che il superamento del biennio di moratoria non costituisce, di per sé, ostacolo all’omologazione quando il creditore prelatizio non abbia tempestivamente espresso dissenso.
Sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha omologato il piano del consumatore proposto dalla debitrice, disponendo che i pagamenti ai creditori siano effettuati nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato, che l’O.C.C. provveda ad accantonare le somme destinate al pagamento del suo compenso, dichiarando chiusa la procedura.
CONTESTO NORMATIVO
Art. 67 CCII – Procedura di ristrutturazione dei debiti
- Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
- La domanda è corredata dell’elenco:
- a) di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
- La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
- È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC. La proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.
- È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
- Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA DISPOSIZIONE HA FINALITÀ ACCELERATORIA, ESSENDO VOLTA A CONSENTIRE L’ARRESTO IN LIMINE DELLA PROCEDURA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE
Decreto | Tribunale di Avellino, Giudice Pasquale Russolillo | 26.10.2023 |
CIÒ ALLA LUCE DI UNA LETTURA RESTRITTIVA DELLE NORME REGOLATIVE DELLA MATERIA DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Sentenza | Corte di Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Varotti | 21.06.2023 | n.1351
SOVRAINDEBITAMENTO: L’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE IMPEDISCE LE AZIONI CAUTELARI O ESECUTIVE
CIÒ FINO A QUANDO IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DIVENTI DEFINITIVO
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503
PIANO DEL CONSUMATORE: QUANDO DEVE VERIFICARSI IL SOVRAINDEBITAMENTO?
L’INDEBITAMENTO DEVE ESSERE IMPREVEDIBILE E SUCCESSIVO ALL’ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
Decreto | Tribunale di Napoli, Giudice Francesco Paolo Feo | 27.01.2021|
SI TRATTA DI UN EVENTO RIENTRANTE NELL’INEVITABILE ALEA DI QUALSIASI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 27.11.2020
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