ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la dichiarazione proveniente dal cedente e prodotta in giudizio dal cessionario costituisce prova atipica liberamente valutabile dal giudice e può assumere valore indiziario decisivo ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ceduto, specie ove corroborata dalla pubblicazione dell’avviso di cessione in G.U. e non specificamente contestata dal debitore ceduto.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo, con la sentenza n. 1686 del 12 marzo 2026, emessa ad esito di un’opposizione esecutiva promossa dai debitori esecutati nei confronti della società cessionaria di due mutui fondiari originariamente erogati dalla Banca cedente. Gli opponenti, in particolare, avevano contestato il difetto di prova dell’intervenuta cessione del credito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB.
In sede cautelare il Giudice dell’esecuzione aveva sospeso la procedura esecutiva, ritenendo non sufficientemente dimostrata la titolarità del credito in capo al cessionario. Nel successivo giudizio di merito, tuttavia, la società procedente ha prodotto una dichiarazione rilasciata dalla Banca cedente attestante l’avvenuta cessione del credito controverso, unitamente alla documentazione relativa alla pubblicazione dell’operazione in Gazzetta Ufficiale.
Il Tribunale ha ritenuto tale documentazione sufficiente a superare la contestazione degli esecutati, valorizzando in particolare la dichiarazione della cedente quale scrittura proveniente da un terzo e, dunque, quale prova atipica dotata di efficacia meramente indiziaria ma liberamente apprezzabile dal giudice.
Richiamando espressamente Cass. n. 10200/2021, la pronuncia evidenzia come la dichiarazione del cedente, portata a conoscenza del debitore tramite produzione in giudizio da parte del cessionario, possa costituire un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione.
Sulla base di tali motivi il Giudice ha rigettato l’opposizione e, per l’effetto, ha accertato la sussistenza del diritto del cessionario di agire in executivis in relazione ai mutui di causa, con condanna dei debitori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COSTITUISCE ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE E IDONEO, SE VALUTATO UNITAMENTE AGLI AVVISI PUBBLICATI IN G.U.
e al contratto di cessione, a integrare la prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Stefana Curadi | 12.03.2026 | n.286
SOPRATTUTTO SE IL RAPPORTO È SPECIFICAMENTE INDIVIDUATO E SE SI ACCOMPAGNA ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Giuseppe Sciscioli | 18.03.2026 | n.584
DICHIARAZIONE DEL CEDENTE EX ART. 58 TUB: PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
DEVE CONCORRERE CON GLI ULTERIORI ELEMENTI EMERGENTI DAGLI ATTI E DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari. Giudice Raffaele Zibellini | 28.04.2026 | n.608
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