ISSN 2385-1376In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la dichiarazione del cedente, prodotta in giudizio dal cessionario e recante l’indicazione specifica dei rapporti trasferiti, costituisce elemento documentale idoneo e potenzialmente decisivo ai fini della prova della titolarità del credito, anche in assenza della produzione del contratto di cessione, ove corroborata dagli ulteriori elementi emergenti dagli atti e dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Castrovillari. Giudice Raffaele Zibellini, con la sentenza n. 608 del 28 aprile 2026, ad esito di un giudizio instaurato mediante opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso un decreto ingiuntivo fondato su rapporti bancari e relative fideiussioni, nel quale era intervenuta la società cessionaria del credito, deducendo di essere subentrata nella titolarità delle posizioni creditorie in forza di un contratto di cessione in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 T.U.B.
Nel caso di specie, l’opponente aveva contestato la legittimazione ad agire in executivis della cessionaria, eccependo l’insufficienza della documentazione prodotta costituita dalla dichiarazione della Banca cedente attestante l’avvenuto trasferimento dei rapporti controversi.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È UN ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE, POTENZIALMENTE DECISIVO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Giuseppe Pagliani | 15.04.2026 | n.502
CIÒ PUÒ AVVENIRE ANCHE NEL CORSO DEL GIUDIZIO INNESCATO DALL’INTIMAZIONE AL CEDUTO NOTIFICATA DAL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Anna Colombo | 28.04.2026 | n.731
COSTITUISCE ELEMENTO DOCUMENTALE IDONEO A DIMOSTRARE LA VICENDA TRASLATIVA UNITAMENTE AL POSSESSO DEL TITOLO ESECUTIVO E ALLA RESTANTE DOCUMENTAZIONE BANCARIA
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi | 24.04.2026 | n.3435
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