ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la dichiarazione proveniente dal cedente, attestante l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione, pur non avendo natura di prova legale né valore confessorio, costituisce elemento indiziario grave, preciso e concordante, idoneo – unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e al possesso della documentazione relativa al rapporto ceduto – a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in assenza della produzione del contratto di cessione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli, con la sentenza n. 344 del 5 maggio 2026.
La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di un credito derivante da finanziamento chirografario garantito da fideiussione.
L’opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, contestando l’insufficienza della documentazione prodotta ai fini della prova della cessione del credito.
In particolare, veniva dedotta l’inidoneità della sola pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, dell’elenco notarile dei rapporti ceduti e della certificazione ex art. 50 TUB a consentire l’individuazione certa del credito controverso.
Il Giudice ha ritenuto che la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale, potenzialmente decisivo, quale elemento indiziario, idoneo a valere come presunzione dell’avvenuta cessione del credito.
Per tali motivi il Tribunale ha rigettato l’opposizione con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TRATTASI DI SCRITTURA PROVENIENTE DA UN TERZO LIBERAMENTE VALUTABILE DAL GIUDICE AI SENSI DELL’ART. 116 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Elisabetta Trimani | 16.04.2026 | n.966
CIÒ QUALORA SIA CORROBORATA DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CESSIONE IN G.U. E NON SPECIFICAMENTE CONTESTATA DAL DEBITORE CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo | 12.03.2026 | n.1686
COSTITUISCE ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE E IDONEO, SE VALUTATO UNITAMENTE AGLI AVVISI PUBBLICATI IN G.U.
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Stefana Curadi | 12.03.2026 | n.286
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