LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la prova della titolarità del credito può essere fornita con la dichiarazione del cedente attestante l’avvenuta cessione del credito controverso
Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal debitore ceduto, la prova della titolarità del credito in capo al cessionario nell’ambito di una cessione in blocco ex art. 58 TUB può essere fornita anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tra i quali assume particolare rilevanza la dichiarazione della banca cedente attestante l’intervenuta cessione e l’inclusione dello specifico credito trasferito, ancorché prodotta successivamente alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale; tale dichiarazione, provenendo dal cedente e integrando una dichiarazione contra se, costituisce elemento documentale idoneo a dimostrare la vicenda traslativa unitamente al possesso del titolo esecutivo e alla restante documentazione bancaria.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Silvia Vaghi, con la sentenza n. 3435 del 24 aprile 2026, con la quale ha rigettato l’opposizione a precetto proposta da un fideiussore, nella quale veniva eccepita l’illegittimità dell’atto per difetto di titolarità del credito, per carenza di legittimazione attiva dell’opposta in ragione del fatto che il creditore procedente – società cessionaria di crediti ex art. 58 TUB – non avrebbe provato la sua qualità di cessionaria del credito ceduto– né l’inclusione dello stesso nella cessione in blocco, nonché per difetto di ius postulandi in capo al difensore non risultando da alcun atto i poteri della società mandataria intimante il pagamento.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
UNITAMENTE ALLA DISPONIBILITÀ DEL TITOLO ESECUTIVO, INTEGRA PROVA SUFFICIENTE DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO AL CESSIONARIO
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Chiara Cutolo | 12.05.2026 | n.2905
COSTITUISCE ELEMENTO PROBATORIO IDONEO A DIMOSTRARE LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Foggia, Giudice Giuseppe Sciscioli | 08.04.2026 | n.755
DICHIARAZIONE DEL CEDENTE: PROVA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO IN CAPO ALLA CESSIONARIA EX ART. 58 TUB
È ELEMENTO DOCUMENTALE RILEVANTE E POTENZIALMENTE DECISIVO
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. Magliulo – Rel. Minauro | 18.03.2026 | n.2061