ISSN 2385-1376In tema di cartolarizzazione dei crediti, l’obbligo di iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 TUB non integra un presupposto di validità dell’azione monitoria o esecutiva intrapresa dal soggetto incaricato della gestione del credito, atteso che la sua eventuale violazione assume rilievo soltanto nei rapporti con l’Autorità di vigilanza e non determina nullità o carenze di legittimazione processuale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Alessandria, Giudice Antonella Dragotto, con la sentenza n. 2 del 8 gennaio 2026.
IL FATTO
Con atto di citazione, il fideiussore proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Alessandria su ricorso della società cessionaria di un credito derivante da mutuo fondiario stipulato nel 2011 con un istituto bancario, successivamente ceduto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999. L’opponente aveva prestato, a garanzia delle obbligazioni dei debitori principali, sia ipoteca volontaria in qualità di terzo datore sia fideiussione specifica.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto nei confronti del fideiussore per una parte residua del capitale, a seguito dell’inadempimento dei mutuatari e del passaggio a sofferenza del rapporto, comunicato dalla banca originaria nel 2018, nonché dell’intervenuta cessione del credito, debitamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Nel giudizio di opposizione, accanto a numerose eccezioni di natura processuale e sostanziale (tra cui nullità della notifica del decreto, improcedibilità per mancata mediazione, prescrizione del credito, indeterminatezza del quantum e nullità della fideiussione), l’opponente deduceva il difetto di legittimazione ad agire della cessionaria, assumendo che la stessa non fosse iscritta nell’Albo degli intermediari finanziari previsto dall’art. 106 TUB.
Secondo la prospettazione attorea, la mancanza di tale requisito abilitativo avrebbe precluso alla società cessionaria – o alla sua mandataria – l’esercizio dell’attività di gestione e recupero giudiziale del credito cartolarizzato, con conseguente illegittimità dell’azione monitoria intrapresa. L’eccezione veniva così inquadrata non come mero profilo organizzativo o regolatorio, bensì come vizio incidente sulla stessa titolarità e sulla legittimazione processuale attiva del soggetto ricorrente.
La società convenuta contestava la fondatezza dell’eccezione, deducendo, in via principale, la propria regolare iscrizione nell’Albo ex art. 106 TUB e, in ogni caso, l’irrilevanza civilistica della dedotta omissione, trattandosi di prescrizione attinente alla disciplina pubblicistica della vigilanza sugli intermediari finanziari.
Il Tribunale, all’esito della fase decisoria fondata sulle sole produzioni documentali, rigettava l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione di difetto di iscrizione all’Albo e confermando il decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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