RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: il debitore non può eccepire il vizio di legittimazione alla riscossione dello “Special Servicer” non vigilato ex art. 106 TUB

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RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: il debitore non può eccepire il vizio di legittimazione alla riscossione dello “Special Servicer” non vigilato ex art. 106 TUB

In materia di recupero di crediti cartolarizzati, appare quanto meno dubbio che il debitore sia legittimato ad eccepire il supposto vizio relativo alla legittimazione alla riscossione, poiché la normativa in questione ( art. 2 comma 6 bis l. 130/1999; art. 106 TUB), ed in particolare le prescrizioni relative ai requisiti che devono possedere le società che effettuano operazioni di cartolarizzazione, sono finalizzate alla protezione degli investitori, che acquistano i titoli obbligazionari emessi per effetto della cartolarizzazione (le somme incassate dai debitori ceduti vengono poi destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti ceduti), venendo quindi in rilievo profili di tutela del mercato finanziario rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta, con la ordinanza del 10 gennaio 2023, che rigettava l’istanza di sospensione all’esecuzione ex art. 624 c.p.c. proposta dal debitore esecutato, il quale si doleva della circostanza che i creditori procedenti fossero società non legittimate ad agire per il recupero dei crediti, poiché, in presenza di crediti cartolarizzati ai sensi della legge 130/1999, l’attività di recupero sarebbe riservata alle sole società iscritte all’albo ex art. 106 T.U.B.

Il giudice, dopo aver affermato che, nel caso di specie, gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale indicavano espressamente i soggetti, iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B. incaricati della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti cartolarizzati (cc.dd. master servicers), riteneva che il debitore non potesse far valere la dedotta carenza di legittimazione in capo ai soggetti da questi delegati per le attività di riscossione (cc.dd. special servicers), in quanto:

In altri termini, la norma che riserva l’attività di riscossione alle Società vigilate ex art. 106 TUB è posta a tutela del mercato degli investitori e non a tutela del debitore esecutato.

Per questi motivi, il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione, con condanna del debitore alle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

In senso conforme:

RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: IL MASTER SERVICER PUÒ ESTERNALIZZARE LA RISCOSSIONE A SOGGETTI NON VIGILATI EX ART. 106 TUB

PER LE FUNZIONI DI SPECIAL SERVICER È SUFFICIENTE LA LICENZA EX ART. 115 TULPS

Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Stefania Monaldi | 26.10.2023 | n.1616

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/recupero-crediti-cartolarizzati-il-master-servicer-puo-esternalizzare-la-riscossione-a-soggetti-non-vigilati-ex-art-106-tub

RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: NON È RICHIESTA L’ISCRIZIONE DELLA SUB SERVICER ALL’ALBO EX ART. 106 TUB

LA MANCATA ISCRIZIONE NON DETERMINA NULLITÀ DELLA PROCURA SOSTANZIALE E PROCESSUALE DEL SUB-SERVICER

Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Tommaso Del Giudice | 24.05.2023 | n.1081

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/recupero-crediti-cartolarizzati-non-e-richiesta-liscrizione-della-sub-servicer-allalbo-ex-art-106-tub

In senso difforme:

RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: L’INTIMAZIONE DEL PRECETTO NON PUÒ ESSERE DELEGATA A SOCIETÀ NON ISCRITTE ALL’ALBO EX ART 106 TUB

NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”

Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/recupero-crediti-cartolarizzati-lintimazione-del-precetto-non-puo-essere-delegata-a-societa-non-iscritte-allalbo-ex-art-106-tub

 

 

RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: il debitore non può eccepire il vizio di legittimazione alla riscossione dello “Special Servicer” non vigilato ex art. 106 TUB - Ex Parte Creditoris