ISSN 2385-1376L’incorporazione per fusione implica una vicenda estintivo-successoria, con integrale applicazione della norma speciale di cui all’art. 10 legge fallimentare, conseguendone la fallibilità della società già insolvente purché dichiarata entro l’anno, con termine che decorre dal prescritto evento di cancellazione.
È irrilevante, ai fini di tale giudizio, la condizione di solvibilità della incorporante ovvero porsi il quesito dell’aver o meno i creditori dell’incorporata agito già anche contro la incorporante.
Viene così ribadito che alla cessazione dell’attività della incorporata corrisponde la sua autonoma cancellazione dal registro delle imprese, mentre la incorporante subentra nei rapporti giuridici e così nell’azienda della prima, potendosi invece dire dell’attività d’impresa della seconda che essa ne avvia appunto una nuova, per effetto del cennato subentro, ma senza che, propriamente, possa dirsi predicabile una unicità dell’impresa delle due società. Ciò restituisce coerenza alla integrale applicazione dell’art. 10 non solo per la estinzione della incorporata ma proprio perché esso riguarda un soggetto con cessazione avvenuta della relativa impresa. Nemmeno infine persuade, per la Corte, il richiamo alla varietà degli strumenti di ristrutturazione nella quale in astratto collocare la fusione, altro essendo il congegno processuale concorsuale, non emerso nella specie, specificamente attrezzato al superamento dell’insolvenza.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Abete – Rel., Vella, con l’ordinanza n. 14414 del 23 maggio 2024.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: AMMISSIBILE IL RECLAMO DELL’AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ INCORPORATA AVVERSO LA SENTENZA CHE LO DICHIARA
VI È INDUBITABILE INTERESSE AD AGGREDIRE LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E A ELIDERE GLI EFFETTI NEGATIVI CHE POSSONO DERIVARNE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Abete- Rel. Perrino | 12.04.2024 | n.9955
FUSIONE: LA SOCIETÀ INCORPORATA PERDE LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
LA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE CONSERVA SOLO LA CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO PER TUTELARE L’AFFIDAMENTO DELLA CONTROPARTE
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. III civ, Pres. Graziosi – Rel. Gorgoni | 24.09.2019 | n.23641
OPERAZIONI DI FUSIONE: LA SOCIETÀ INCORPORATA CANCELLATA PERDE LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE
ALL’INCORPORANTE È ATTRIBUITA LA FACOLTÀ DI INTERVENIRE IN GIUDIZI GIÀ PENDENTI
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU., Pres. Spirito – Rel. Nazzicone | 30.07.2021 | n.21970
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