ISSN 2385-1376In materia di processo esecutivo immobiliare, la Corte di cassazione ha distinto in modo netto la figura dell’esperto stimatore da quella del consulente tecnico d’ufficio. Hanno chiarito infatti i giudici che, mentre il CTU è un ausiliario del giudice istruttore nel processo di cognizione, chiamato a contribuire alla formazione della prova tecnica e a svolgere le sue attività in contraddittorio con le parti, lo stimatore opera in un contesto e con finalità differenti. L’incarico conferito all’esperto estimatore è di carattere pubblicistico e funzionale alla buona riuscita della vendita forzata: non ha come scopo la risoluzione di una controversia, né quello di accertare una verità processuale, bensì di acquisire e illustrare gli elementi utili per determinare il valore di mercato del bene pignorato e favorirne la più proficua collocazione sul mercato.
La Corte ha, infine, enunciato il seguente principio di diritto:
il CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO è un ausiliario facoltativo del giudice istruttore nel processo di cognizione, chiamato a contribuire alla formazione della prova tecnica e a svolgere le sue attività in contraddittorio con le parti, lo stimatore opera in un contesto e con finalità differenti.
l’ESPERTO STIMATORE, invece, è un ausiliario necessario del giudice dell’esecuzione nominato ex artt.568 e 569 c.p.c., cui è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata e non è prescritto che le relative operazioni si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, sicché queste non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini, con l’ordinanza n. 21444 del 25 aprile 2025.
Nell’ambito di un processo esecutivo immobiliare relativo al pignoramento di terreni agricoli di proprietà del debitore, il Giudice dell’esecuzione conferiva incarico a un esperto stimatore. Col provvedimento non venivano indicati giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo e si fissava termine per il deposito della relazione con udienza ex art. 569 c.p.c. al 28/6/2022.
A seguito del rigetto dell’istanza ex artt. 157 e 486 c.p.c. presentata dal debitore, il giudicante rigettava l’istanza dell’esecutato e disponeva la vendita dei beni.
Il debitore proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza e chiedeva di dichiarare “la illegittimità e nullità dell’atto dispositivo del 5/12/2022 con allegata ordinanza di vendita del 5/12/2022, comunicata in data 6/12/2022, in virtù della nullità relativa delle relazioni di stima depositate dal perito nominato, in data 02/11/2022, per la mancata comunicazione al debitore esecutato e al suo difensore del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo, e, per l’effetto, di disporre la rinnovazione delle operazioni peritali previa sostituzione del citato perito e nomina di altro perito di stima iscritto possibilmente all’Ordine dei dottori agronomi e forestali, considerato che oggetto dell’esecuzione immobiliare sono terreni agricoli, e dichiarare la insussistenza del diritto al compenso e alle spese per le operazioni espletate dal CTU“.
Respinta l’istanza di sospensione della procedura e introdotto il giudizio di merito e l’eccezione di inammissibilità per violazione del termine decadenziale ex art. 617 c.p.c., il Tribunale rigettava l’opposizione.
Il debitore proponeva ricorso in Cassazione, sulla base di un solo motivo, nel quale lamentava la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme:
“Costituzione Italiana:
– art. 24, comma 2 (diritto di difesa)
– art. 111, commi 1 e 2 (giusto processo)
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU):
– art. 6, comma 1 (diritto a un equo processo)
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea:
– art. 47, comma 2 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale)
Codice di Procedura Civile:
– art. 101 (contraddittorio)
– art. 118 (ispezione)
– art. 157, comma 2 (nullità degli atti)
– art. 194 (attività del CTU)
– artt. 258 e 259 (ispezione e sopralluogo)
– art. 568 (determinazione del valore dei beni pignorati)
– art. 617 (opposizione agli atti esecutivi)
Disposizioni di attuazione del c.p.c.:
– art. 90, comma 1 (comunicazioni del CTU)
– art. 173-bis, commi 1 e 2 (contenuto della relazione di stima e compiti dell’esperto)”.
La Corte, dopo aver considerato che il ricorso appariva inammissibile in quanto: “In tema di ricorso per cassazione, i motivi d’impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure” (Cass. Sez. 5, 06/11/2024, n. 28541, Rv. 672672-01; conforme a Cass. Sez. 5, 14/09/2016, n. 18021, Rv. 641127-01), ha osservato che, assumeva rilievo nomofilattico la questione riguardante la figura dell’esperto stimatore nell’esecuzione immobiliare e la sua distinzione rispetto ad altri ausiliari (segnatamente, il consulente tecnico d’ufficio).
A tal proposito, gli Ermellini hanno sottolineato che l’esperto stimatore nominato dal Giudice nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare ha un incarico di carattere pubblicistico, dovendo consentire di rendere più spedita e fruttuosa la vendita forzata.
L’attività di questo ausiliario del Giudice, inoltre, consiste in una valutazione del bene che (non) deve svolgersi in contraddittorio con un qualche consulente di parte, la cui nomina costituisce un mero atto preparatorio della vendita e la valutazione da lui fornita costituisce un dato meramente indicativo che non pregiudica l’esito della vendita.
Insomma, l’ausilio dell’esperto stimatore non viene richiesto dal Giudice al fine di risolvere una controversia e formare una prova tecnica nel contraddittorio delle parti (finalità della nomina del CTU), ma soltanto per la liquidazione dell’attivo, cioè per lo svolgimento di un’attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale.
Sulla base di tali argomentazioni la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, non provvedendo sulle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESPERTO STIMATORE: LA RESPONSABILITÀ PER ERRATA DESCRIZIONE È DI NATURA EXTRACONTRATTUALE
L’ESPERTO STIMATORE NOMINATO DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE È RESPONSABILE SOLO IN CASO DI COLPA GRAVE.
Sentenza | Tribunale di Verona Quarta Sezione Civile Dott. Massimo Vaccari | 19.03.2013 |
CTU: LE SEZIONI UNITE CHIARISCONO I POTERI DI ACQUISIZIONE DEL CONSULENTE NOMINATO DAL GIUDICE
PUÒ PROCURARSI I DOCUMENTI NECESSARI, PURCHÈ NON DIRETTI A PROVARE FATTI PRINCIPALI
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Raimondi – Rel. Marulli | 01.02.2022 | n.3086
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