ISSN 2385-1376Non sussiste alcun obbligo di iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB in capo alle società incaricate di procedere al recupero del credito su mandato della società veicolo che ha acquistato il credito in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, non essendo rinvenibile alcuna norma di carattere imperativo in tal senso. In ogni caso, l’eventuale violazione dell’art. 106 TUB sarebbe idonea a integrare esclusivamente un illecito di natura amministrativa, privo di qualsivoglia incidenza sul piano civile e, a fortiori, su quello processuale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna, con la sentenza n. 4062 del 16.12.2025.
Nell’ambito della procedura esecutiva, veniva introdotto il giudizio di merito ex art.616 cpc da parte del debitore esecutato per un credito oggetto di cessione in blocco ex art. 58 TUB sul presupposto che, a causa della mancata iscrizione dello SPECIAL SERVICER (o sub-servicer) nell’albo ex art. 106 TUB, a cui la SOCIETÀ VEICOLO aveva conferito procura per la riscossione dei propri crediti.
Veniva contestata la nullità della procura per violazione di norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c. sul presupposto che, l’art. 2, comma sesto, della legge n. 130/1999 costituirebbe infatti una disposizione imperativa, la cui ratio sarebbe rinvenibile nell’esigenza pubblicistica di tutela dei soggetti che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo per cui vi sarebbe la nullità della procura che comporterebbe la carenza del potere di rappresentanza sostanziale in capo al SPECIAL SERVICER la quale, pertanto, non sarebbe legittimata a riscuotere i crediti in nome e per conto della SOCIETÀ VEICOLO.
Il Tribunale ha ritenuto che, con l’ordinanza n. 7243/2024, la Corte di Cassazione si sia pronunciata sulla questione della rilevanza dell’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB con riferimento al Servicer non iscritta, incaricata della rappresentanza processuale nei giudizi di recupero del credito, tanto in sede esecutiva quanto in quella di merito.
La Suprema Corte ha affermato che:
- A) le previsioni del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B. – secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari – non risultano rilevanti in ordine alla nullità e/o invalidità del conferimento dell’incarico di recupero – anche giudiziale – dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e degli atti compiuti nell’esercizio delle relative attività;
- B) le citate disposizioni, erroneamente qualificate come norme imperative inderogabili in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, non comportano la nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione, tenuto conto che in relazione all’interesse tutelato qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico e che tale ultima circostanza non è sufficiente a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di “preminenti interessi generali della collettività o valori giuridici fondamentali”;
- C) il mero riferimento alla rilevanza economica nazionale e generale delle attività bancarie e finanziarie, pertanto, non assurge di per sè a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell’economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.) in quanto privi di valenza civilistica ed attinenti alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata sia dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, dell’autorità di vigilanza (Banca d’Italia) che da specifiche prescrizioni di legge di carattere penale”.
Il Tribunale ha escluso il carattere imperativo dell’art. 106 TUB, qualificandolo come norma di condotta operante in un diverso ambito, in quanto riconducibile alla funzione di vigilanza esercitata dalla Banca d’Italia sugli Istituti di credito e sugli Intermediari finanziari. In tal senso, la Corte si colloca nel solco interpretativo ormai tracciato da recenti arresti giurisprudenziali, espressamente richiamati dalla stessa ordinanza, sebbene afferenti a settori in parte differenti.
L’eventuale violazione dell’art. 106 TUB sarebbe idonea a integrare esclusivamente un illecito di natura amministrativa, privo di qualsivoglia incidenza sul piano civile e, a fortiori, su quello processuale.
Alla luce di tale motivazione l’opposizione è stata respinta con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | n.3577
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Paola Compagna | 05.12.2024 | n.910
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