ISSN 2385-1376L’omessa iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB del Servicer, quale soggetto concretamente incaricato dell’attività di riscossione del credito, non determina la nullità del mandato alla riscossione conferito dalla società veicolo, né inficia la validità degli atti successivamente posti in essere dalla società incaricata.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis, con la sentenza n.3577 del 23 dicembre 2025.
È stato proposto appello da una mutuataria avverso la sentenza del Tribunale di Lodi in materia di opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 c.p.c., deducendone l’erroneità sotto il profilo dell’applicazione della disciplina dei crediti cartolarizzati di cui all’art. 58 TUB, contestandone la validità del mandato conferito per il recupero del credito a un soggetto non iscritto all’albo previsto dall’art. 106 TUB, ritenendosi che tale disposizione abbia natura imperativa e che, conseguentemente, il mandato debba considerarsi nullo.
La Corte milanese ha rilevato che, come chiaramente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 7243/2024), la violazione dell’art. 106 TUB non integra alcuna ipotesi di nullità. Ciò in quanto la rilevanza dell’attività bancaria non comporta, di per sé, l’automatica natura imperativa delle disposizioni del TUB e, nel caso di specie, l’art. 106 disciplina profili di regolamentazione amministrativa del settore bancario. Ne consegue che eventuali violazioni della norma possono al più dar luogo a sanzioni di natura extra-civilistica, senza incidere sulla validità degli atti posti in essere.
Per tali ragioni l’appello è stato respinto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
ALBO EX ART 106 TUB: L’OMESSA ISCRIZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO ALLA RISCOSSIONE DEI CREDITI CARTOLARIZZATI NON COMPORTA ALCUNA INVALIDITÀ
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Paola Compagna | 05.12.2024 | n.910
CARTOLARIZZAZIONI: L’OMESSA ISCRIZIONE ALL’ALBO 106 TUB DEL SUB SERVICER INCARICATO AL RECUPERO DEI CREDITI CARTOLARIZZATI NON COMPORTA ALCUNA INVALIDITÀ
IL TRIBUNALE DI TRENTO SI ALLINEA ALLA PRONUNCIA N.7243/2024 DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Trento, Pres. Fermanelli – Rel. Passarelli | 01.08.2024
CARTOLARIZZAZIONE – ISCRIZIONE EX ART 106 TUB: NON RICHIESTA SE PROCEDE LA SOCIETÀ DI GESTIONE DI UN FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO PER CONTO DEL FONDO STESSO
LA LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DISCENDE DALL’ART.7 L. 130/1999
Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10
RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: IL DEBITORE NON PUÒ ECCEPIRE IL VIZIO DI LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DELLO “SPECIAL SERVICER” NON VIGILATO EX ART. 106 TUB
LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI, RISPETTO AL QUALE L’ESECUTATO È DEL TUTTO ESTRANEO
Ordinanza | Tribunale di Torino, Giudice Simona Gambacorta | 10.01.2024 |
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