L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione eseguita in totale difformità o assenza della concessione emessa dal Sindaco ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 7, dà luogo ad acquisto a titolo originario; di conseguenza l’ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione, ciò in quanto tale fattispecie è assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l’ipoteca, giacchè l’immobile abusivo è destinato al “perimento giuridico”, normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. sesta, sottosezione 3, Pres. Amendola – Rel. D’ Arrigo, con l’ordinanza n. 23453 del 06.10.2017.
Nella fattispecie esaminata un Comune proponeva opposizione di terzo avverso un pignoramento immobiliare eseguito ad istanza di una Banca creditrice, deducendo che il complesso immobiliare pignorato era stato realizzato in difformità dalla concessione edilizia e in violazione della normativa urbanistica.
Il Tribunale di Roma, nell’ accogliere l’opposizione, prendeva atto dell’acquisizione a titolo originario, da parte del Comune, del compendio pignorato.
Avverso tale pronuncia veniva proposta impugnazione, respinta dalla Corte d’appello che confermava la sentenza di primo grado.
Ricorreva per Cassazione la Banca, deducendo l’inopponibilità alla stessa dell’ordinanza di acquisizione del compendio immobiliare pignorato.
Il Collegio, nel valutare se sia opponibile al creditore procedente, che abbia regolarmente trascritto il pignoramento immobiliare, l’acquisizione a titolo originario in favore del Comune prevista dalla legislazione urbanistica per le costruzioni realizzate in carenza di concessione edilizia o difformemente da essa, ha chiarito che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune della costruzione eseguita in totale difformità o assenza della concessione dà luogo ad acquisto a titolo originario, con la conseguenza che l’ipoteca e gli altri eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l’eventuale anteriorità della relativa trascrizione e/o iscrizione.
Secondo gli Ermellini la fattispecie sarebbe assimilabile al perimento del bene, ipotesi nella quale si estingue l’ipoteca, giacchè l’immobile abusivo è destinato al “perimento giuridico” normalmente conseguente alla demolizione, salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei terzi che vantino diritti reali limitati sul bene.
Sulla scorta di tali rilievi, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso.
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