ISSN 2385-1376La dichiarazione del cedente, anche se comunicata successivamente alla pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB, costituisce prova idonea della cessione del credito e della inclusione del credito stesso nella cessione in blocco, rendendo opponibile il trasferimento al debitore ceduto senza necessità di consenso del garante o ulteriori formalità.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Parma, Giudice Cristina Ferrari, con la sentenza n. 52 del 14 gennaio 2026, con la quale ha deciso sui giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, confermando l’efficacia del titolo esecutivo e rigettando le opposizioni dei garanti. Gli opponenti avevano contestato l’autenticità delle firme presenti sulla fideiussione omnibus del 09.11.2011, la titolarità del credito da parte della società cessionaria, sostenendo l’inidoneità della documentazione prodotta a dimostrarne la cessione ex art. 58 TUB, la validità del contratto di garanzia e l’eventuale trasferimento della garanzia senza consenso dei garanti.
Il Giudice ha ritenuto infondate tutte le eccezioni, accertando tramite CTU grafologica l’autenticità delle firme dei garanti e riconoscendo la titolarità della società cessionaria sul credito attraverso il contratto di cessione del 17.06.2015, la dichiarazione del cedente del 27.04.2023 e l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In particolare, è stato ribadito l’orientamento della Suprema Corte secondo cui la dichiarazione del cedente costituisce elemento probatorio idoneo a dimostrare la cessione e l’inclusione del credito nell’operazione in blocco, anche se la documentazione viene prodotta successivamente alla pubblicazione dell’avviso. Il Tribunale ha inoltre qualificato la garanzia prestata dai garanti come contratto autonomo, con efficacia indipendente dall’obbligazione principale e dalle clausole ABI, superando le eccezioni relative alla decadenza ex art. 1957 c.c., e ha confermato che ai sensi dell’art. 58 TUB e dell’art. 1263 c.c. la garanzia segue automaticamente il credito ceduto, senza necessità del consenso del garante.
Sulla base di tali accertamenti, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando i garanti al pagamento delle spese legali in solido.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È NECESSARIO PRODURRE IL CONTRATTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 04.02.2026 | n.61
CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336
LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo
NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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