
In materia di fideiussioni, il provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 con cui la Banca d’Italia, nella sua veste di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge 10.10.1990 n. 287, ha dichiarato il contrasto con l’art. 2, co. 2 lett a), di tale legge – a mente del quale “sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” – di tre clausole inserite nel corrispondente modulo negoziale adottato dalle associate ABI, ha riguardato espressamente il tipo della fideiussione omnibus.
La non applicabilità di quanto statuito dalle Sezioni Unite della suprema Corte con la pronuncia n. 41994 del 30.12.2021 alla fideiussione specifica dipende dal fatto che non solo la violazione della disciplina nazionale in materia di concorrenza è stata ritenuta sussistente dalla Banca d’Italia con riguardo alle sole fideiussioni omnibus, in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate. Con riguardo alle fideiussioni specifiche non vi è stato alcun accertamento, non oggetto dell’istruttoria condotta all’esito della quale è stato assunto il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ma anzi la stessa Autorità ha evidenziato come le valutazioni compiute in ordine alla sussistenza dell’illecito anticoncorrenziale afferiscano esclusivamente alla fideiussione omnibus, e non anche a quella specifica, stanti le differenze delle stesse anche sotto il profilo della funzione di garanzia stessa delle banche.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Roma, Pres. Thellung de Courtelary – Rel. Montanaro, con la sentenza n. 3780 del 16 giugno 2025.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONI – ABI: LA DISCIPLINA ANTITRUST NON SI APPLICA ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL DIVIETO È RELATIVO SOLO PER I MODELLI-TIPO PREDISPOSTI PER LE GARANZIE C.D. OMNIBUS
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Carlo Bianchetti | 16.12.2024 | n.5211
NON È ESTENDIBILE ALLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel Porreca | 19.12.2024 | n.33472
FIDEIUSSIONI – ABI- ANTITRUST: NON È INVOCABILE LA NULLITÀ DI UFFICIO PER LE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
IL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO DELLA BANCA D’ITALIA N. 55 DEL 2005 È RELATIVO ALLA SOLE GARANZIE “OMNIBUS”
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Terrusi – Rel Campese | 15.07.2024 | n.19401
LA PRESUNZIONE DI INTESA ANTICONCORRENZIALE NON SORGERÀ CON RIFERIMENTO A CLAUSOLE CONTRATTUALI CONVENUTE IN FIDEIUSSIONI SPECIFICHE
Sentenza | Tribunale di Milano, Pres. Illarietti – Rel. Tombesi | 19.06.2023 | n.5075
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