ISSN 2385-1376In materia di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, ove non sia contestata l’esistenza dell’operazione traslativa ma solo l’inclusione dello specifico credito azionato, la dichiarazione proveniente dalla Banca cedente – sottoscritta da soggetto munito dei poteri rappresentativi e attestante espressamente l’intervenuta cessione del rapporto controverso – costituisce elemento documentale idoneo e rilevante ai fini della prova della legittimazione attiva del cessionario, potendo concorrere, unitamente all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e agli ulteriori elementi indiziari acquisiti, a integrare un compendio probatorio grave, preciso e concordante, anche in assenza della produzione del contratto di cessione.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca, con la sentenza n. 130 del 27 gennaio 2026.
La controversia trae origine da un’opposizione a precetto proposta dai fideiussori di una società poi fallita, destinatari di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo nel 2012. Il credito, originariamente vantato dalla Banca, era stato successivamente ricompreso in un’operazione di cartolarizzazione conclusa il 20 dicembre 2017 e resa pubblica mediante avviso in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB. La società cessionaria, per il tramite della mandataria, aveva quindi notificato precetto nel 2022.
In primo grado, il Tribunale di Torino aveva rigettato l’opposizione, ritenendo assolto l’onere probatorio gravante sulla cessionaria mediante la produzione dell’avviso di cessione pubblicato in G.U., della dichiarazione della banca cedente attestante l’inclusione del credito nell’operazione del 20 dicembre 2017 e della possibilità di verificare la cessione tramite il sito internet indicato nell’avviso. Gli opponenti avevano impugnato la decisione, sostenendo in particolare che il contratto di cessione non fosse stato prodotto e che la dichiarazione della cedente, rilasciata successivamente all’instaurazione del giudizio, fosse inidonea a integrare prova della titolarità.
La Corte d’Appello muove dalla distinzione, tracciata dalla giurisprudenza di legittimità, tra contestazione dell’esistenza stessa della cessione e contestazione della sola inclusione dello specifico credito nel perimetro dell’operazione in blocco. Nel caso di specie, l’esistenza dell’operazione di cartolarizzazione non era oggetto di contestazione; ciò che veniva messo in discussione era unicamente l’inerenza del credito azionato alla massa dei crediti ceduti. In tale contesto, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – recante l’indicazione per categorie dei crediti in sofferenza – ben può costituire base probatoria, ove le caratteristiche concrete del rapporto consentano di ricondurlo con certezza a quelle categorie.
Soprattutto, la Corte valorizza in modo espresso la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Banca cedente in data 9 novembre 2022. Contrariamente alla prospettazione degli appellanti, la natura extraprocessuale e successiva al giudizio della dichiarazione non ne determina l’irrilevanza. Essa non integra una prova legale in senso stretto, ma rappresenta un elemento documentale proveniente dal soggetto originariamente titolare del credito, privo di interesse contrario, che attesta specificamente l’avvenuta cessione del rapporto controverso nell’ambito del contratto del 20 dicembre 2017.
La Corte sottolinea che la dichiarazione della cedente può essere privata di efficacia solo in presenza di contestazioni specifiche relative alla sua genericità o alla carenza di poteri rappresentativi del sottoscrittore; in mancanza di tali rilievi – che nel caso concreto non erano stati formulati – essa esplica pienamente la propria valenza probatoria nell’ambito della libera valutazione del giudice di merito. Né può pretendersi, osserva il Collegio, una preventiva attestazione nominativa per ciascun credito oggetto di cessione in blocco, essendo fisiologico che la dichiarazione intervenga a chiarimento proprio a fronte delle contestazioni sollevate in giudizio.
La decisione si inserisce, dunque, nel solco dell’orientamento secondo cui la cessione del credito ha forma libera e la sua prova non è soggetta a vincoli formali, potendo essere fornita con qualunque mezzo, anche per presunzioni. In tale prospettiva, la mancata produzione del contratto di cessione non è di per sé dirimente, ove il complesso degli elementi acquisiti – avviso in G.U., dichiarazione della cedente, identificazione del credito tramite codici interni, possesso del titolo esecutivo originario – consenta di raggiungere un grado di certezza adeguato circa la titolarità sostanziale del credito.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha rigettato l’appello con conferma della sentenza impugnata in tutti i suoi capi e con condanna dei debitori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336
LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo
NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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