ISSN 2385-1376In tema di cartolarizzazione dei crediti, qualora l’operazione di cessione sia stata conclusa anteriormente all’entrata in vigore delle disposizioni attuative del d.lgs. n. 116/2024, la disciplina previgente consente al Servicer iscritto ex art. 106 TUB di delegare l’attività materiale di riscossione a un Sub-Servicer non iscritto, purché operante sotto la sua responsabilità e controllo, senza che ciò comporti difetto di legittimazione processuale della società mandataria.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Verona, Giudice Monica Attanasio, con la sentenza n. 86 del 20 gennaio 2026.
IL FATTO
Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato l’opposizione a precetto proposta dai mutuatari avverso l’azione esecutiva intrapresa dalla società veicolo cessionaria del credito, operante nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999, per il tramite della propria mandataria.
Gli opponenti deducevano, tra l’altro, il difetto di legittimazione sostanziale e processuale dell’opposta, la nullità del conferimento dell’incarico di riscossione a soggetti non iscritti all’albo di cui all’art. 106 TUB, nonché – in corso di causa – il radicale difetto di legittimazione processuale della mandataria per mancata iscrizione nell’albo dei gestori di crediti in sofferenza previsto dal nuovo art. 114.5 TUB, introdotto dal d.lgs. n. 116/2024 in attuazione della direttiva (UE) 2021/2167.
Il Giudice ha anzitutto escluso il difetto di titolarità del credito, ritenendo provata la cessione mediante un complesso di elementi documentali e indiziari, quali la pubblicazione dell’avviso ex art. 58 TUB, l’iscrizione nel registro delle imprese, il contratto di cessione e le dichiarazioni del cedente, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova della cessione dei crediti.
Quanto al profilo centrale relativo all’iscrizione ex art. 106 TUB, il giudice ha chiarito che la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 116/2024 in materia di acquisto e gestione dei crediti in sofferenza trova applicazione soltanto con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d’Italia (8 marzo 2025). Poiché, nel caso di specie, l’operazione di cessione era stata perfezionata nel dicembre 2024, è stata ritenuta applicabile la disciplina previgente.
In tale quadro normativo, il Tribunale ha ribadito l’orientamento secondo cui, nelle operazioni di cartolarizzazione, l’attività di riscossione dei crediti deve essere affidata a un Servicer iscritto all’albo ex art. 106 TUB ovvero a una Banca, ferma restando la possibilità per il Servicer di delegare la concreta attività di recupero a un Sub-Servicer non iscritto, purché operante sotto la sua responsabilità e soggetto al suo controllo, ai sensi dell’art. 2, comma 6-bis, l. n. 130/1999 e in conformità alle indicazioni della Banca d’Italia. Ne consegue l’insussistenza di un difetto di legittimazione processuale in capo alla mandataria non iscritta, in presenza di un Master Servicer regolarmente autorizzato.
Rigettate, infine, le ulteriori censure attinenti alla nullità del contratto di mutuo, alla trasparenza delle condizioni economiche, all’usurarietà degli interessi e alla presenza di clausole abusive, il Tribunale ha confermato la legittimità dell’azione esecutiva e condannato gli opponenti alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
TRATTASI DI PRESCRIZIONI A RILEVANZA PUBBLICISTICA PRIVE DI IMMEDIATA INCIDENZA SUL PIANO CIVILISTICO
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Maria Cristina Di Stazio | 19.01.2026 | n.101
LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO HANNO RILEVANZA PUBBLICISTICA, PRIVE DI IMMEDIATA INCIDENZA SUL PIANO CIVILISTICO
Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 21.01.2026 | n.40
LA NORMA HA NATURA PUBBLICISTICA E ATTIENE AI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Sentenza | Tribunale di Grosseto, Giudice Cristina Nicolò | 27.01.2026 | n.55
LA NORMA ATTIENE AL PIANO PUBBLICISTICO DEI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E NON COMPORTA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Enza Foti | 23.01.2026 | n.38
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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