ISSN 2385-1376In materia di crediti cartolarizzati, la mancata iscrizione del Servicer o del soggetto incaricato della riscossione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB non determina alcuna invalidità degli atti di recupero del credito né incide sulla legittimazione processuale della cessionaria, trattandosi di prescrizioni a rilevanza pubblicistica prive di immediata incidenza sul piano civilistico.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Siracusa, Giudice Maria Cristina Di Stazio, con la sentenza n. 101 del 19 gennaio 2026.
IL FATTO
La controversia trae origine da un’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. proposta dalla mutuataria e dai terzi datori di ipoteca avverso l’atto di precetto notificato dalla società cessionaria nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ex l. n. 130/1999, avente ad oggetto un credito derivante da contratto di mutuo stipulato nel 2003.
Gli opponenti deducevano, in via principale, il difetto di titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria, contestando la sufficienza della prova della cessione, nonché l’illegittimità dell’azione esecutiva in ragione della dedotta irregolarità del Servicer incaricato del recupero, assumendone la mancata iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB. Veniva inoltre eccepita la nullità del contratto di finanziamento per violazione della disciplina di trasparenza bancaria, con particolare riferimento all’omessa indicazione del TAEG, alla clausola floor e alla pretesa usurarietà degli interessi di mora.
Il Tribunale, quanto al profilo della legittimazione attiva, ritiene adeguatamente provata la titolarità del credito in capo alla cessionaria sulla base di un accertamento complessivo delle risultanze documentali, valorizzando: l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale; la messa a disposizione dei dati identificativi dei crediti ceduti tramite piattaforma informatica; la disponibilità, in capo alla cessionaria, della documentazione afferente al credito; nonché la successiva produzione del contratto di cessione con l’elenco nominativo dei debitori. Il giudice richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la prova della cessione del credito non è soggetta a vincoli di forma e può essere fornita anche per presunzioni, trovando applicazione, altresì, il principio di non contestazione.
Con specifico riguardo all’eccezione fondata sull’art. 106 TUB, il Tribunale disattende la tesi degli opponenti, richiamando l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (in particolare Cass. n. 7243/2024 e Cass. n. 13749/2024), secondo cui la mancata iscrizione all’albo degli intermediari finanziari del soggetto incaricato della riscossione – o della stessa società veicolo – non incide sulla validità civilistica degli atti di recupero del credito. Tali disposizioni, infatti, hanno natura pubblicistica e attengono alla vigilanza del settore bancario e finanziario, con eventuale rilevanza sul piano amministrativo o sanzionatorio, ma non determinano nullità o inefficacia degli atti compiuti nei confronti del debitore né difetti di legittimazione processuale.
Il Tribunale esclude, inoltre, la fondatezza delle censure relative alla disciplina di trasparenza bancaria, ritenendo applicabile ratione temporis l’art. 121 TUB nella formulazione vigente al momento della stipula del mutuo, che esclude l’obbligo di indicazione del TAEG per i finanziamenti destinati alla ristrutturazione dell’immobile. Viene altresì affermata la liceità della clausola floor, in quanto chiara e comprensibile, nonché l’infondatezza della dedotta usurarietà del tasso di mora, rilevandosi l’erroneità metodologica dei criteri di calcolo adottati dagli opponenti.
Alla luce di tali considerazioni, l’opposizione viene integralmente rigettata, con declaratoria del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata e condanna degli opponenti alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA ISCRIZIONE ALBO EX ART 106 TUB SERVICER: NON SI VERIFICA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
TALE MANCANZA PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Fanticini | 18.03.2024 | n.7243
LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO HANNO RILEVANZA PUBBLICISTICA, PRIVE DI IMMEDIATA INCIDENZA SUL PIANO CIVILISTICO
Sentenza | Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini | 21.01.2026 | n.40
LA NORMA HA NATURA PUBBLICISTICA E ATTIENE AI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Sentenza | Tribunale di Grosseto, Giudice Cristina Nicolò | 27.01.2026 | n.55
LA NORMA ATTIENE AL PIANO PUBBLICISTICO DEI RAPPORTI CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA E NON COMPORTA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Enza Foti | 23.01.2026 | n.38
LA VIOLAZIONE DELLA NORMA HA RILIEVO SOLO NEL CONTESTO DELL’ORDINAMENTO BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Catello Maresca | 05.01.2026 | n.24
L’ART. 2 COMMA 6 DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTIENE, PIUTTOSTO ALLA REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Angela Randazzo | 02.01.2026 | n.4
LE NORME CONTENUTE NEL TUB NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà | 02.01.2026 | n.2
PUÒ ASSUMERE RILIEVO SUL DIVERSO PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ DI VIGILANZA O PER EVENTUALI PROFILI PENALISTICI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Daniela Galazzi | 03.01.2026 | n.21
L’ART. 2, COMMA 6, DELLA L. N. 130 DEL 1999 NON HA IMMEDIATA VALENZA CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Giudice Vincenza Virone | 02.01.2026 | n.2
NON SI CONFIGURA ALCUNA INVALIDITÀ CIVILISTICA
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Giuseppe Liotta | 01.01.2026 | n.2
LE PREVISIONI DELL’ART. 106 T.U.B. NON HANNO ALCUNA VALENZA CIVILISTICA, MA ATTENGONO ALLA REGOLAMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA) DEL SETTORE BANCARIO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Porracciolo – Rel. Maisano | 07.01.2026 | n.30
LA MANCATA ISCRIZIONE RILEVA SOLO SUL PIANO DEL RAPPORTO CON L’AUTORITÀ E NON INCIDE SULLA VALIDITÀ DELLA PROCURA RILASCIATA DALLA SPV
Sentenza | Tribunale di Varese, Giudice Ida Carnevale | 10.02.2025 | n.103
L’ART. 2 C. 6 DELLA L. N. 130/99 SUL PIANO CIVILISTICO NON HA NATURA DI NORMA IMPERATIVA INDEROGABILE
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Alessandra Venturini | 30.05.2025 | n.33
NON ESISTE ALCUNA DISPOSIZIONE DI CARATTERE IMPERATIVO RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Linda Catagna | 16.12.2025 | n.4062
NON ESISTE ALCUNA NORMA IMPERATIVA PER LE CONCRETE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Sentenza | Corte Di Appello Di Milano, Pres. Aponte – Rel. Barberis | 23.12.2025 | N.3577
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