
Provvedimento segnalato dall’avv. Giampiero Rampinelli Rota, del Foro di Brescia
In materia di mutuo, “si deve ritenere, pertanto, che l’ammortamento c.d. alla francese non comporti affatto l’applicazione di interessi anatocistici in violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sempre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvisarsi alcuna forma di anatocismo.
In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque anatocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823).
Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un’indeterminatezza del tasso di interesse, né – come deducono gli odierni appellanti – un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di ammortamento c.d. “all’italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall’art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario, il quale diversamente si vedrebbe infatti costretto a sostenere rate molto maggiori all’inizio dell’ammortamento e minori verso la fine”.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Roma, Pres. Thellung de Courtelary – Rel. Montanaro, con la sentenza n. 5260 del 22 settembre 2025.
Nel caso di specie, due mutuatari avevano convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Latina la Banca, al fine di sentire:
“- accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di mutuo ipotecario in quanto privo di firma di soggetto legittimato e delegato della banca convenuta;
– accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del mutuo ipotecario per vizio del consenso;
– accertare e dichiarare la illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui prevede che gli interessi di mora siano computati anche sugli interessi corrispettivi (nonché su ogni altra remunerazione prevista sulla rata) e non sul mero capitale;
– accertare e dichiarare la usurarietà degli interessi previsti in contratto;
– accertare la usurarietà del tasso nominale di mora nonché del TEG di mora; – per l’effetto dichiarare che tale mutuo sia usurario in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di mora che sommato agli interessi corrispettivi, alla commissione di estinzione anticipata ed alle ulteriori competenze e costi afferenti il contratto ha travalicato il tasso soglia di riferimento;
– dichiarare che anche il solo tasso di mora –con l’addendo della sola commissione di estinzione anticipata (1 %) e delle spese di polizza incendio e scoppio, istruttoria e cancellazione di ipoteca e delle spese di istruttoria- travalica ex se il tasso soglia vigente al tempo della convenzione;
– accertare e dichiarare la illegittimità e la nullità degli interessi usurari nella misura di euro 40.486,89 sino al 27.07.2015 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
– accertare e dichiarare la illegittimità degli interessi anatocistici nella misura di euro 4.549,38 (s.e.o.) e non dovuti quelli maturati e maturandi successivamente;
– accertare e dichiarare la nullità degli interessi per indeterminatezza della clausola e fallacità del TAEG indicato con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB e/o art. 1284 c.c. e rimodulazione del piano di ammortamento;
– accertare e dichiarare la illegittimità del tasso Euribor per i motivi di cui al libello introduttivo;
– e per l’effetto condannare la convenuta a restituire all’attore la somma di euro 40.486,89 corrisposti sino alla data del 27.07.2015 (s.e.o.) (v. perizia allegata), o in quella inferiore o superiore accertata in corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte sin dal 01.07.1999, oltre interessi legali e svalutazione sino al soddisfo;
– accertare e dichiarare non dovuti gli interessi maturandi per i motivi di cui in narrativa, con conseguente rimodulazione del piano di ammortamento;
-in ogni caso, condannare il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi di causa con clausola di distrazione in favore dell’avv. Omissis dichiaratosi antistatario”.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON SI VERIFICA UNA INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. D’Ascola – Rel. Lamorgese | 29.05.2024 | n.15130
MUTUO – AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LA CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA NON COMPORTA ANATOCISMO
LA DIFFERENZA TRA ISC E TAEG NON COMPORTA L’APPLICAZIONE DELL’ART.117, COMMI 6 E 7 TUB
Sentenza | Tribunale di Siracusa, Giudice Alessia Romeo | 21.05.2025 | n.811
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON COMPORTA DI PER SÉ ANATOCISMO
IL CALCOLO DEGLI INTERESSI INSERITI IN CIASCUNA RATA È SEMPRE E COMUNQUE EFFETTUATO SUL CAPITALE CHE RIMANE DA RESTITUIRE AL FINANZIATORE
Sentenza | Corte di Appello di Napoli, Pres. D’Ambrosio – Rel. Mariani | 30.09.2024 |
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