
“La produzione di documenti atti a dimostrare la legittimazione processuale non soggiace al divieto di produzione di nuovi documenti in appello, previsto dall’art. 345 c.p.c., ma è soggetta a decadenza solo se non effettuata entro il termine assegnato dal giudice ex art. 182, comma 2, c.p.c.
Alla luce di tale decisione è ragionevole sostenere che, ogni volta il Giudice ritenga fondata la carenza di legittimazione attiva del cessionario, lo stesso dovrà, in ogni stato del procedimento, assegnare un termine perentorio per integrare la documentazione ex art. 182, secondo comma, c.p.c.
Il cessionario, pertanto, potrà produrre la documentazione comprovante la cessione (es. l’attestato di cessione) senza limiti di tempo, anche in appello, per la prima volta, in quanto il divieto di produrre documenti tardivamente si riferisce solo ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell’attività processuale“.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Mocci – Rel. Oliva, con l’ordinanza n. 25087 del 18 settembre 2024.
LA VICENDA
Una società, cessionaria dei crediti di una Banca, agiva in revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti di due debitori, chiedendo di dichiararsi la revoca e l’inefficacia, nei suoi confronti, del contratto di convivenza stipulato da uno dei convenuti e trascritto nei registri immobiliari, con il quale aveva donato all’altro un immobile.
In subordine, l’attrice chiedeva di accertarsi la simulazione assoluta della predetta convenzione.
Con sentenza, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda, poiché l’attrice aveva dedotto di aver ricevuto dalla Banca cedente la procura a gestire i crediti anomali, tra cui rientrava anche il rapporto di cui era causa, senza fornire prova al riguardo.
La cessionaria proponeva allora gravame, il quale veniva respinto dalla Corte distrettuale in quanto la cessionaria era onerata di produrre la prova della propria legittimazione attiva nel rispetto delle preclusioni istruttorie in primo grado e non poteva beneficiare del termine previsto dall’art. 182 c.p.c., non trattandosi di difetto della procura ma di mancata prova della titolarità del potere di rappresentanza.
La cessionaria proponeva ricordo in Cassazione, fondato su due motivi.
Nel primo motivo, lamentava la violazione dell’art. 345 c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che la prova della legittimazione può essere fornita anche in appello e non soggiace alle preclusioni previste per i nova in secondo grado.
Con il secondo motivo, si contestava invece l’omesso esame del fatto decisivo, rappresentato dall’avvenuta produzione, in appello, della documentazione attestante la sussistenza della legittimazione.
Esaminati congiuntamente, la Suprema corte ha ritenuto i due motivi fondati, alla luce del principio secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all’art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17062 del 26/06/2019, Rv. 654404).
Nello stesso senso, cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5610 del 26/02/2019, Rv. 652767, secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell’attività processuale”.
Gli Ermellini hanno, pertanto, accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata, e rinviato la causa alla Corte di Appello, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
UNA COSA È L’AVVISO, UN’ALTRA È LA PROVA DELL’ESISTENZA DI UN CONTRATTO DI CESSIONE E DEL SUO CONTENUTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Campese | 29.02.2024 | n.5478
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CESSIONE IN BLOCCO CREDITO EX ART. 58 TUB
L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA OPERAZIONE DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella | 03.10.2022 | n.1331
CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022
VI È LA NECESSITÀ DI PRODURRE ULTERIORI DOCUMENTI COMPROVANTI LA CESSIONE DEL CREDITO
Sentenza | Corte di Appello di Messina, Pres. Rel. Maria Pina Lazzara | 23.12.2022 | n.853
LEGITTIMAZIONE ATTIVA E CESSIONE IN BLOCCO CREDITO EX ART. 58 TUB
L’ONERE DI DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA OPERAZIONE DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Cassino, Giudice Rossella Pezzella | 03.10.2022 | n.1331
GLI EFFETTI DELL’OMESSO DEPOSITO DEI CODICI RELATIVI AI CREDITI TRASFERITI
Decreto | Tribunale di Napoli Nord Pres. – Petruzziello Rel. De Vivo | 13.06.2022 | n.2612
ART 58 TUB: IL CESSIONARIO DEVE DIMOSTRARE L’INCLUSIONE DEL CREDITO NELL’OPERAZIONE IN BLOCCO
IL MANCATO DEPOSITO DELLA PROVA DELLA CESSIONE RILEVA AI FINI DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Guglielmo Rende | 12.10.2022 | n.3943
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