
In base al comma 7 dell’art. 119 CCII, il creditore anteriore, ancorché non abbia proposto tempestivamente la risoluzione del concordato preventivo omologato, è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, qualora dimostri uno stato di insolvenza conseguente a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Primavera – Rel. Capozzi, con la sentenza n. 436 del 10 marzo 2025.
Accadeva che la società cessionaria dei crediti di una Banca proponeva apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in danno della società debitrice, esponendo che a seguito di cessione del credito, avvenuta nell’anno 2019, era divenuta titolare del credito nascente da un contratto di mutuo ipotecario, che era tra quelli interessati dalla regolazione dello stato di insolvenza attuato dalla debitrice con procedura di concordato preventivo omologato nel 2016.
L’istante affermava che il piano concordatario di tipo liquidatorio, che avrebbe dovuto essere adempiuto in quattro anni, era rimasto sostanzialmente inattuato, non essendosi proceduto alla liquidazione dei beni a distanza di otto anni dall’omologazione se non in maniera del tutto parziale e con valori inferiori alla stima; che era evidente, come confermato dalle relazioni del commissario giudiziale, nonché dall’aumento dei costi della procedura, specie dei crediti prededucibili, che la società non era più in grado di superare il proprio stato di insolvenza; che, giusto l’insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.4696/2022, era possibile aprire la liquidazione giudiziale nonostante che non si fosse proceduto alla preventiva risoluzione del concordato preventivo.
Il debitore si costituiva in giudizio, opponendosi alla richiesta di liquidazione giudiziale eccependo la mancanza di uno stato di insolvenza, tenuto conto, per un verso, che la mancata risoluzione del concordato preventivo aveva cristallizzato la massa creditoria nei termini ristrutturati dal concordato e, per altro verso, che essa era società in liquidazione e la massa attiva era ampiamente sufficiente, a valori di stima, a fronteggiare la debitoria.
Il Tribunale, con decreto, rigettava la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, affermando che al caso di specie fosse inapplicabile la condizione di procedibilità della domanda di cui al nuovo art.119, co.7 CCII, ai concordati preventivi omologati e rimasti inadempiuti nel vigore della legge fallimentare e, quindi, per l’improcedibilità dell’istanza di liquidazione.
Il creditore proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello, affermando che il Tribunale aveva omesso di considerare che la fattispecie rilevante nel caso di specie si era tutta esaurita ante entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa. Infatti, il concordato era stato omologato nell’anno 2016, avrebbe dovuto essere eseguito nell’anno 2020, era rimasto interamente inadempiuto a tale data, sicché rilevava il diverso orientamento, espresso, fra gli altri, dal Tribunale di Monza con la sent. 11.12.2023, secondo cui “l’art. 119, comma 7, CCII prevede una condizione di ammissibilità per l’apertura della liquidazione giudiziale, la quale tuttavia – in ragione della sua collocazione sistematica – opera unicamente nelle ipotesi in cui al concordato preventivo sia applicabile la disciplina sulla risoluzione dettata dalla medesima disposizione, ossia nei casi in cui i presupposti legittimanti la risoluzione siano emersi dopo l’entrata in vigore del Codice della Crisi (ancor- ché si tratti di concordati omologati nella vigenza della legge fallimentare).
Di contro, tale disposizione non opera – e può quindi essere pronunciata l’apertura della liquidazione giudiziale omisso medio – ogniqualvolta i presupposti legittimanti la risoluzione del concordato siano emersi prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi.
Il Collegio ha ritenuto fondato il reclamo, affermando che, nonostante sul tema della proponibilità dell’apertura della liquidazione giudiziale a seguito di concordati omologati e rimasti inadempiuti ci sia una giurisprudenza contrastante, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie, non solo “risultava applicabile la vecchia disciplina in tema di accoglibilità di domanda di apertura di liquidazione giudiziale”, ma l’insolvenza rilevante era quella manifestatasi in epoca precedente all’omologazione.
Infatti, nel caso di specie, il concordato preventivo era rimasto totalmente inadempiuto ed è impossibile la realizzazione dell’impegno concordatario, circostanza che attestava la permanenza dello stato di insolvenza originario.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Appello ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale in danno della società debitrice.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SONO MERITEVOLI DEL RANGO DI PREDEDUCIBILITÀ
Decreto | Tribunale di Vasto, Giudice Michele Monteleone | 05.02.2025 |
LA PRESTAZIONE DEVE ESSERE STATA FUNZIONALE ALLE FINALITÀ DELLA PRIMA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART. 111 LEGGE FALL.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Ferro – Rel. Amatore | 02.01.2024 | n.4
OCCORRE IL SUPERAMENTO DI UNA DUPLICE CONDIZIONE: L’APPROVAZIONE DEI CREDITORI E L’OMOLOGAZIONE DAL TRIBUNALE
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Mercolino | 03.01.2023 | n.43
FALLIMENTO: SONO PREDEDUCIBILI TUTTI I CREDITI SORTI IN FUNZIONE DI PRECEDENTI PROCEDURE CONCORSUALI
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Sesta | 30.01.2015 | n.1765
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