
In caso di furto della carta di credito, non può ritenersi responsabile la Banca per i prelievi non autorizzati qualora il titolare della carta non abbia comunicato tempestivamente la sottrazione della stessa e qualora il PIN fosse conservato (come spesso imprudentemente accade al fine di evitare di dimenticare il codice) insieme alla carta nel portafoglio illecitamente sottratto.
Si configura, in questi casi, una colpa grave del cliente che fa ricadere sullo stesso la responsabilità per il danno patito.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco, con la sentenza n. 8851 del 7 ottobre 2025.
Nel caso di specie, la cliente di una Banca citava in appello l’istituto di credito, lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto il Giudice, sulla base della documentazione esibita, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 11 /2010, avrebbe dovuto escludere qualsiasi sua responsabilità riconoscendo, invece, quella della convenuta Banca per i prelievi non autorizzati, effettuati con la carta rubata.
In particolare, la cliente aveva dedotto già in primo grado che, sul suo luogo di lavoro, si era accorta di aver subito il furto della carta di credito nonché della sua carta di identità custodita all’interno di una cassettiera unitamente ad altri suoi effetti personali regolarmente chiusa a chiave.
Il Giudice ha ritenuto l’appello infondato, sulla base delle seguenti considerazioni.
In primis, nel caso di specie è emerso il colpevole comportamento dell’istante che, durante il suo orario di lavoro, aveva custodito la carta di credito in un cassetto che – sebbene “personale” e chiuso a chiave – era facilmente apribile a seguito di effrazione (come in effetti è avvenuto) in quanto collocato in area che, seppure privata, era accessibile.
Inoltre, il giudicante ha affermato che le operazioni non autorizzate non sarebbero state possibili se non con l’utilizzo del PIN che, presumibilmente, era conservato insieme alla carta nel portafoglio rubato.
Ciò che, però, è apparso decisivo è la violazione da parte del cliente dell’obbligo imposto dall’art. 7 lettera b) del DL 11/2010 che prescrive che il titolare della carta debba comunicare senza indugio la intervenuta sottrazione della stessa.
In definitiva, essendo stato dimostrato l’adempimento da parte della Banca agli obblighi di protezione e sicurezza imposti dalla legge, ed essendo stato ammesso dalla cliente che si è trattato di un furto (tardivamente denunciato) del portafogli in cui era custodita la carta (evento certamente non imputabile alla Banca) e presumibilmente anche il PIN (con un comportamento integrante, come sopra detto, la colpa grave) deve essere esclusa qualsiasi responsabilità della originaria parte convenuta.
Per tal motivo il Tribunale ha rigettato l’appello, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE CONDOTTA SI CONFIGURA QUALORA SIA RESA UNA VERSIONE DEI FATTI SCARSAMENTE CREDIBILE E/O IL DANNEGGIATO NON SI SIA ATTIVATO NELLA IMMEDIATEZZA DEI FATTI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maurizio Manzi | 31.07.2025 | n.11479
SMARRIMENTO CONTRATTO: COME LA BANCA PUÒ FORNIRE LA PROVA DEL RAPPORTO
PER UNA CARTA DI CREDITO CON L’ADDEBITO SU UN CONTO CORRENTE BANCARIO, SI DEVE PROVARE L’ADDEBITO DELLE SPESE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia | 24.11.2020 | n.16903
È’ AMMISSIBILE LA PROVA INDIZIARIA RICAVABILE DALLA CORRETTA DIGITAZIONE DEL PIN
Sentenza | Giudice di Pace di Rovigo, Avv. Patrizia Prando | 30.01.2018 | n.79
ABF BANCOMAT: GRAVEMENTE NEGLIGENTE IL CLIENTE CHE NON MANTIENE LA SEGRETEZZA DEL PIN
TRA GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E LEGALI, LA CUSTODIA DEL CODICE
|ABF, Collegio Napoli, Pres. Marinari Rel. Picardi | 10.09.2015 | n.6848
ABF BANCOMAT: IN CASO DI FURTO, NON RIMBORSABILE IL PRELIEVO FRAUDOLENTO SE C’È COLPA DEL CLIENTE
IL CODICE SEGRETO DEVE ESSERE CONSERVATO IN MODO DILIGENTE
| Collegio Napoli, Pres. Marinari, Rel. Rotondo | 16.07.2015 | n.5588
CARTA DI CREDITO: IN CASO DI FURTO, IL CLIENTE È RESPONSABILE PER OMESSA CUSTODIA E TARDIVA DENUNCIA
TALE CONDOTTA SI CONFIGURA COME GRAVEMENTE COLPOSA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte, Rel. Bernabai | 07.04.2016 | n.6751
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