
In caso di ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., l’avvocato antistatario è tenuto al pagamento dell’imposta di registro, anche se le spese sono a carico del debitore esecutato. La legittimazione deriva dal titolo esecutivo e gli effetti della decisione coinvolgono la sua sfera giuridica.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Pisa – Rel. Balsamo, con la ordinanza n. 6267 del 9 marzo 2025.
Accadeva che un avvocato proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava l’imposta del registro in relazione all’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Salerno all’esito di una procedura esecutiva presso terzi.
A seguito dell’accoglimento del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la sentenza veniva impugnata dalla contribuente in punto di spese.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania, in accoglimento di quest’ultimo, riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione a carico del contribuente dell’imposta del registro.
Avverso la sentenza della Commissione regionale, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate resisteva depositando controricorso.
Con l’unico motivo di impugnazione, denunciava la violazione degli 57 D.P.R. 131/1986 e 93 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., adducendo la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, per non essere egli parte nel giudizio di esecuzione, ma solo procuratore antistatario della parte creditrice.
La Corte riteneva tale motivo infondato, affermando che, ai sensi dell’art. l’art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, cioè tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione. Ciò in quanto la finalità della norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n.1925; conf. Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158).
Inoltre, afferma la Suprema Corte che la giurisprudenza di legittimità in un caso analogo a quello di specie ha ribadito il principio già affermato in altre pronunce secondo cui, laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., l’ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano ex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.
Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l’imposta di registro per esserne stato richiesto dall’ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l’azione di regresso.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha rigettato il ricorso; con condanna del contribuente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIMBORSO IVA SPESE DI LITE PRECETTO: È IL PROCURATORE ANTISTATARIO TITOLARE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO
IL DIFENSORE È IL SOLO LEGITTIMATO AD AGIRE PER IL RECUPERO DEL PROPRIO CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Barbara Pirocchi | 04.05.2023 | n.7020
PRECETTO – RIMBORSO IVA: IL CREDITORE DEVE PROVARE L’INDETRAIBILITÀ DELL’IMPOSTA
SOLO IN TALE CASO, L’IVA RAPPRESENTA UN COSTO EFFETTIVO RIPETIBILE
Sentenza | Tribunale di Busto Arsizio, Giudice Nicolò Grimaudo | 07.02.2023 | n.161
RIMBORSO IVA A SOCIETA’ CANCELLATA: UNA CHANCE IN PIÙ PER I CREDITORI SOCIALI E I SOCI
IL SOCIO È LEGITTIMATO ALL’AZIONE SENZA ESSERE OBBLIGATO AD INSTAURARE IL LITISCONSORZIO CON GLI ALTRI SOCI
Ordinanza | Cassazione civile, Sez. V, Pres. Virgilio – Rel. Fuochi Tinarelli | 11.06.2019 | n.15637
LA PRESENTAZIONE DI DETTO MODELLO NON È SOGGETTA AL TERMINE BIENNALE DI DECADENZA EX ART. 21 D.LGS.546/92
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna, Pres. Mancini Rel. est. Morlini | 10.01.2017 | n.136
CREDITO IVA: LA MANCATA DICHIARAZIONE NON PRECLUDE IL RIMBORSO DELL’ECCEDENZA
IL CONTRIBUENTE NON PERDE IL DIRITTO DI CHIEDERE LA RIPETIZIONE D’INDEBITO SE IL CREDITO EMERGE DALLE SCRITTURE CONTABILI
Sentenza | Cassazione civile, sezione tributaria | 15.05.2013 | n.11670
RIMBORSO IVA NEGATO: AMMINISTRAZIONE CONDANNATA PER LITE TEMERARIA
IL RIFIUTO PER MOTIVI FUTILI COSTA ALLO STATO EURO 15.000,00
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale Lombardia, Pres. Rel. Lamanna | 19.05.2015 | n.2088
LA QUESTIONE PUÒ ESSERE FATTA VALERE SOLO IN SEDE ESECUTIVA CON L’OPPOSIZIONE A PRECETTO
Ordinanza | Cass. civ. Sez. VI – 2, Pres. D’Ascola – Rel. Cosentino | 10.07.2018 | n.18192
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