
La pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell’assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare ad adottare statuizioni incidenti su tali canoni.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi, con la sentenza n. 17195 del 26 giugno 2025.
Un creditore sottoponeva a pignoramento immobiliare, con atto del 2018, il bene appartenente a una società, che in precedenza era stato concesso in locazione in forza di un contratto della durata di ventisette anni.
Antecedentemente, era stata proposta procedura esecutiva presso terzi avente ad oggetto i canoni di locazione, conclusa con ordinanza di assegnazione del credito in favore di un altro istituto di credito, emessa dal Giudice dell’esecuzione di Trento nel 2017.
Con provvedimento del 2 novembre 2020, il giudice dell’esecuzione immobiliare riteneva il nominato custode giudiziario dell’immobile pignorato legittimato a riscuotere i canoni di locazione e a negoziare con il conduttore modifiche contrattuali.
Avverso detto provvedimento, la creditrice assegnataria dei canoni proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., assumendo l’opponibilità alla espropriazione immobiliare della ordinanza di assegnazione dei canoni maturati e maturandi, precedentemente emessa e avente data certa, nonché la carenza di legittimazione del custode a riscuotere i canoni.
Il Giudice accoglieva l’opposizione, sulla base delle seguenti osservazioni:
- l’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi emessa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ., avente data anteriore e certa rispetto all’avvio del procedimento di espropriazione sull’immobile locato, costituiva una cessione pro solvendo del relativo credito e produceva l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito a favore dell’assegnatario, il quale, pertanto, dal momento dell’emissione del provvedimento, risultava l’unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento delle pigioni;
- i crediti locatizi, “in forza dell’immediato effetto traslativo dell’ordinanza di assegnazione, non appartenevano più al debitore esecutato e non potevano essere attratti nella successiva procedura esecutiva immobiliare”, non operando quindi l’art. 2912 cod. civ.;
- l’opponibilità dell’assegnazione alla procedura espropriativa successivamente avviata non soggiaceva al termine previsto dall’art. 2918 cod. civ., considerato che la ratio di tale disposizione – relativa alle sole cessioni volontarie dei crediti – doveva essere rinvenuta nella tutela del creditore (o dell’assegnatario) contro gli atti dispositivi posti in essere a suo danno dal debitore esecutato.
La società cessionaria dei crediti del creditore che aveva promosso il pignoramento immobiliare proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi.
Nel primo motivo parte ricorrente lamentava che il provvedimento impugnato, pur poggiando sul corretto presupposto della natura di cessione del credito attribuita al provvedimento di assegnazione, erroneamente affermava l’irrilevanza “del rapporto a monte tra debitore pignorato e bene produttivo dei canoni”: dacché il pagamento del terzo all’assegnatario estingue, oltre al debito del debitore-locatore nei confronti dell’assegnatario, anche il debito del terzo pignorato nei confronti del locatore, “non è predicabile la permanenza degli effetti dell’assegnazione a prescindere dalla titolarità dei canoni in capo all’esecutato”.
Nel secondo motivo la cessionaria censurava la decisione gravata per aver negato l’applicabilità degli artt. 2812 e 2918 cod. civ., sostenendo che, anche nel caso in cui il credito per canoni locatizi sia oggetto di una cessione (non soltanto volontaria ma anche) coattiva in epoca anteriore al pignoramento immobiliare, trovi operatività l’art. 2812 cod. civ., con derivante inopponibilità della cessione al creditore ipotecario.
La Suprema Corte ha preliminarmente affrontato la questione dell’ inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 371-bis cpc., in quanto l’originaria notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità nei confronti della società debitrice (esecutata nel procedimento espropriativo immobiliare e, dunque, litisconsorte necessario nelle controversie oppositive, in ogni loro grado) era affetta da nullità per essere stata eseguita mediante l’inoltro dell’atto a mezzo PEC all’indirizzo di un difensore non risultante, dagli atti di causa acquisiti, aver svolto attività difensive in patrocinio della medesima, né di tanto la ricorrente aveva fornito alcuna prova, richiesta con ordinanza interlocutoria del 2024 con la quale veniva impartito anche l’ordine di rinnovazione della notifica, il quale non è stato poi ottemperato.
Quanto al merito delle richieste di parte ricorrente, gli Ermellini hanno affermato che la pronuncia di un’ordinanza di assegnazione di crediti per canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e fa sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei suoi confronti, alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva sottoposizione a pignoramento dell’immobile locato non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione né legittima gli organi della procedura così promossa ad adottare provvedimenti incidenti sui canoni locatizi già assegnati.
Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile il ricorso, con condanna di parte ricorrente alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA MANCATA O L’INESISTENTE NOTIFICA DETERMINA L’INESISTENZA DEL PIGNORAMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Rubino- Rel. Saija | 27.11.2023 | n.32804
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: NUOVI ADEMPIMENTI PER IL CREDITORE PROCEDENTE
LA RIFORMA IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2022
Articolo Giuridico | 17.06.2022 |
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Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Saija | 13.04.2022 | n.12075
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: LA PROCEDURA SEGUE SEMPRE IL FORO DEL GIUDICE DEL LUOGO DEL DEBITORE
L’ART. 26 BIS C.P.C., COMMA 2, L.162/2014 INDIVIDUA UN FORO SPECIALE
Ordinanza | Cassazione Civile Sez. VI – 1, Pres. Valitutti – Rel. Parise | 16.02.2021 | n.3881
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