
In materia di onorari, la predisposizione di una parcella da parte di un professionista e l’invio della stessa al cliente possono costituire un’offerta di compenso, efficace ai sensi dell’art. 1334 cod. civ., che il cliente può accettare o rifiutare a meno che detta parcella non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti.
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l’aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona “ex nunc” il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Falaschi – Rel. Mondini, con l’ordinanza n. 15631 del 11 giugno 2025.
Accadeva che due avvocati ricorrevano in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello de L’Aquila, confermativa della sentenza del Tribunale di Chieti che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della cliente, di pagamento dei compensi per prestazioni professionali in misura maggiore rispetto a quella di euro 56.371,76 già ricevuta.
Nel ricorso i professionisti sostenevano che la sentenza del gravame fosse erronea laddove aveva ritenuto che le parti avevano validamente pattuito il compenso de quo, attraverso la consegna di due avvisi di parcella redatti dai professionisti riportanti la somma di euro 56.371,76, corrispondente ai minimi tariffari, nei quali si stabiliva che tale era la somma che gli avvocati si erano resi disposti ad accettare alla condizione, poi non verificatasi, che la cliente effettuasse il pagamento il giorno successivo alla definizione dell’accordo.
Secondo i ricorrenti, il Giudice del gravame aveva trascurato la previsione dell’art. 2233 cc, come modificato dall’art. 2, D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, per cui l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta “ad substantiam“. Deducevano che nessun rilievo poteva avere il principio enunciato dalla Corte di legittimità nella ordinanza n. 31311/2019, richiamato dalla Corte di Appello, trattandosi di principio enunciato in tema di compensi pretesi da un “ingegnere, figura professionale alla quale non si applica il terzo comma dell’art. 2233 cc“.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando che, nel caso di specie, anche se non vi era stata una pattuizione dei compensi in forma scritta, la proposta della parcella inviata da un professionista al cliente per le prestazioni svolte produce effetto, ai sensi dell’art. 1334 cod. civ., allorché pervenga al destinatario il quale, a meno che detta parcella non sia stata redatta conformemente ad un precedente accordo tra le parti, può accettarla o rifiutarla.
Infatti, trattandosi di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, vale il principio enunciato dalla Suprema Corte secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata a cura di chi non l’aveva sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e, pertanto, perfeziona “ex nunc” il contratto in essa contenuto, purché la controparte in giudizio sia la stessa che aveva già firmato tale scrittura e sia ancora in vita al momento di detta produzione, non producendosi altrimenti il necessario incontro delle volontà negoziali.
Nel caso di specie doveva pertanto concludersi che la pattuizione del compenso in forma scritta aveva trovato un equipollente nella produzione, da parte della attuale contro-ricorrente, degli avvisi di parcella, “redatti” dai ricorrenti.
Per tali motivi, la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato gli avvocati al pagamento, in favore della cliente, delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA PROVA PER PRESUNZIONI SEMPLICI, AL PARI DELLA TESTIMONIANZA, SONO AMMISSIBILI NEI SOLI CASI DI PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. – Rel. Aldo Carrato | 24.10.2023 | n.29432
COMPENSO AVVOCATO: SÌ AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IN DANNO DEL CLIENTE
LA PARCELLA DOVRÀ ESSERE MUNITA DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELL’ORDINE
Sentenza | Corte di Cassazione, SS.UU., Pres. Curzio – Rel. Doronzo | 08.07.2021 | n.19427
COMPENSO AVVOCATO: L’ACCORDO CON IL CLIENTE DEVE AVERE FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM
NON HA RILIEVO LA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL’ART. 13, COMMA 2, L. N. 247/2012
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Guida | 07.12.2023 | n.34301
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