
La decadenza sancita dall’art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Falabella – Rel. Valentino, con la sentenza n. 3989 del 17 febbraio 2025, con la quale veniva rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal fideiussore di una società, nel quale aveva eccepito la vessatorietà delle clausole della fideiussione di cui ai nn. 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 11, tra cui quella di deroga all’art. 1957 c.c.
La Corte ha precisato che la doglianza sulla mancata specifica approvazione della rinuncia alla decadenza non considera che la clausola in esame non è da considerarsi come vessatoria (Cass. n. 2034/1974 e Cass. n. 9245/2007).
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È NECESSARIA LA SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA EX ART. 1341, COMMA 2, C.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Rel. Valentino | 04.02.2025 | n.2683
LA GARANZIA NON HA UN TERMINE DI DECADENZA
Sentenza | Corte di Appello di Ancona, Pres. Gianfelice – Rel. Damiani | 03.07.2024 | n.1039
FIDEIUSSIONI-ANTITRUST: VALIDA LA DEROGA ALLE DISPOSIZIONI EX ART. 1957 CC
TALE CLAUSOLA È DA SEMPRE CONSIDERATA UN VEICOLO PER IL MIGLIORE FUNZIONAMENTO DEL CREDITO IN QUANTO CONSENTE UNA MAGGIORE TOLLERANZA
Sentenza | Tribunale di Napoli, Pres. Graziano – Rel. Fucito | 17.10.2023 | n.9489
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