
Provvedimento segnalato dall’avv. Daniele Magnani, del Foro di Roma
In caso di smarrimento o furto della carta di credito, è esclusa la responsabilità della Banca per l’eventuale danno patito dal cliente se l’evento è stato provocato da una condotta, tenuta da quest’ultimo, configurante colpa grave.
Si ha colpa grave qualora sia resa una versione dei fatti scarsamente credibile e quando il danneggiato non si sia prontamente attivato nella immediatezza dei fatti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Maurizio Manzi, con la sentenza n. 11479 del 31 luglio 2025.
Nel caso di specie, la cliente di una Banca aveva citato in giudizio l’istituto di credito esponendo che, dopo aver subito il furto della carta di credito contenuta nel portafoglio lasciato incustodito nel cruscotto della propria auto, la Banca non si era attivata prontamente attivando i propri sistemi di sicurezza per bloccare le operazioni bancarie effettuate per un consistente importo in breve arco temporale.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda affermando che la responsabilità della Banca per il danno lamentato dalla cliente era escluso dal contegno tenuto dalla cliente, connotato “da indubbia superficialità – incustodito all’interno della sua autovettura (…) dalle ore 10.45 alle ore 12.40 circa, senza esercitare in quell’arco temporale una benché minima verifica volta ad accertare la sua conservazione”.
Inoltre, affermava il Giudice, dalla denuncia presentata subito dopo l’evento risultava che i vetri e la portiera dell’auto non presentavano segni di effrazione.
Per il giudicante, dunque, la scarsa attenzione dimostrata dalla cliente nella custodia della carta di credito denotava di per sé colpa grave.
La cliente della Banca proponeva appello avverso la sentenza di prime cure, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato e, per l’effetto, di accertare e dichiarare che l’utilizzo indebito della carta di credito emessa dalla Banca non è stato dovuto a colpa grave o dolo della cliente e, di conseguenza, ordinare alla Banca di non addebitare e/o stornare le transazioni effettuate a mezzo della carta di credito in oggetto e, in caso di avvenuto addebito, condannare l’istituto di credito al pagamento a favore dell’ appellante della somma indebitamente prelevata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo.
Il Tribunale rigettava l’appello e, uniformandosi all’orientamento espresso dal Giudice di Pace, affermava che nel caso di specie, doveva ritenersi che la condotta tenuta dalla cliente rientrava nella colpa grave in quanto non solo in giudizio aveva esposto i fatti in maniera difforme rispetto alla denuncia presentata nell’immediatezza dell’evento, ma non si era attivata nemmeno in modo tempestivo.
Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice di appello ha rigettato il gravame, ponendo le spese di lite a carico della cliente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SMARRIMENTO CONTRATTO: COME LA BANCA PUÒ FORNIRE LA PROVA DEL RAPPORTO
PER UNA CARTA DI CREDITO CON L’ADDEBITO SU UN CONTO CORRENTE BANCARIO, SI DEVE PROVARE L’ADDEBITO DELLE SPESE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia | 24.11.2020 | n.16903
È’ AMMISSIBILE LA PROVA INDIZIARIA RICAVABILE DALLA CORRETTA DIGITAZIONE DEL PIN
Sentenza | Giudice di Pace di Rovigo, Avv. Patrizia Prando | 30.01.2018 | n.79
ABF BANCOMAT: GRAVEMENTE NEGLIGENTE IL CLIENTE CHE NON MANTIENE LA SEGRETEZZA DEL PIN
TRA GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E LEGALI, LA CUSTODIA DEL CODICE
|ABF, Collegio Napoli, Pres. Marinari Rel. Picardi | 10.09.2015 | n.6848
ABF BANCOMAT: IN CASO DI FURTO, NON RIMBORSABILE IL PRELIEVO FRAUDOLENTO SE C’È COLPA DEL CLIENTE
IL CODICE SEGRETO DEVE ESSERE CONSERVATO IN MODO DILIGENTE
| Collegio Napoli, Pres. Marinari, Rel. Rotondo | 16.07.2015 | n.5588
CARTA DI CREDITO: IN CASO DI FURTO, IL CLIENTE È RESPONSABILE PER OMESSA CUSTODIA E TARDIVA DENUNCIA
TALE CONDOTTA SI CONFIGURA COME GRAVEMENTE COLPOSA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte, Rel. Bernabai | 07.04.2016 | n.6751
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