“In ogni caso è certo, ed anche questa circostanza esclude di per sé sola l’esistenza di un collegamento funzionale tra il mutuo de quo e l’intesa restrittiva allegata dall’opponente, che la banca creditrice procedente non abbia affatto partecipato all’intesa su derivati sanzionata dal provvedimento della Commissione UE del 4.12.13 sicché, mancando l’elemento soggettivo, elemento evidentemente immanente in ogni fenomeno di collegamento tra atti giuridici, deve escludersi che vi possa essere un collegamento funzionale tra mutuo e l’intesa anticoncorrenziale manipolativa del tasso Euribor di cui la creditrice procedente non ne era parte e di cui, verosimilmente, non ne conosceva neppure l’esistenza, non rientrando, tra l’altro, nemmeno tra il gruppo di banche italiane che comunicavano i tassi ai fini della rilevazione dell’Euribor.”
“Quindi, è evidente come non vi possa in realtà essere alcun nesso funzionale tra il contratto di mutuo fatto valere in sede esecutiva e l’intesa anticoncorrenziale colpita dal provvedimento sanzionatorio della Commissione Europea: il contratto di mutuo, pur facendo riferimento al tasso Euribor, non è stato, infatti, un mezzo per propalare nel mercato gli effetti della “intesa” anticoncorrenziale, la quale, a ben vedere, non aveva ad oggetto il mercato dei mutui conclusi dalle banche nell’esercizio dell’attività istituzionale di impiego del denaro, ma il diverso mercato degli strumenti finanziari e, in particolare, il mercato dei derivati sui tassi d’interesse.”
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Cassino, Giudice Maria Rosaria Ciuffi, con la sentenza n. 423 del 14 marzo 2024.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TASSO EURIBOR: IL TRIBUNALE DI TORINO DISATTENDE SPECIFICAMENTE LA CASSAZIONE
OCCORRE L’ACCERTAMENTO DELL’ADESIONE DELL’IMPRESA BANCARIA ALL’INTESA PER LA MANIPOLAZIONE DEL PREZZO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 29.01.2024
TASSO EURIBOR: ANCHE IL TRIBUNALE DI LIVORNO DISATTENTE SPECIFICAMENTE LA CASSAZIONE N. 34889 DEL 2023
OCCORRE LA PROVA CHE LA BANCA EROGATRICE DEL CREDITO ABBIA PARTECIPATO ALLA INTESA MANIPOLATIVA DEL MERCATO
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Azzurra Fodra | 29.01.2024 | n.160
MANIPOLAZIONE EURIBOR: LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE 34889/2023 NON HA PORTATA GENERALE
LE CLAUSOLE INDICIZZATE SECONDO IL TASSO EURIBOR NON SONO DI PER SÉ NULLE EX ART. 1418 C.C.
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Geremia Casaburi | 28.02.2024 | n.680
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NON È QUALIFICABILE COME CONTRATTO A VALLE QUALSIASI CONTRATTO DI CREDITO IN CORSO DI ESECUZIONE TRA IL 2005 E IL 2008
OCCORRE L’ACCERTAMENTO – DECISIVO – DELL’ADESIONE DELL’IMPRESA BANCARIA ALL’INTESA PER LA MANIPOLAZIONE DEL PREZZO
Sentenza | Tribunale di Arezzo, Giudice Marina Rossi | 11.03.2024 | n.295
TASSO EURIBOR: IL TRIBUNALE DI SALERNO SI ALLINEA ALLA GIURISPRUDENZA DI MERITO IN CONTRASTO CON LA CASSAZIONE N. 34889/2023
NON È SOSTENIBILE LA NULLITÀ DEI CONTRATTI A VALLE STIPULATI DA IMPRESE E/O ISTITUTI BANCARI CHE NON ABBIANO PRESO PARTE AL CARTELLO
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Valentina Ferrara | 12.03.2024 | n.1355
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