Il Tribunale di Cagliari, con circolare del 19 marzo 2020 a firma dei giudici dell’esecuzione Flaminia Ielo e Silvia Cocco, ha dettato alcune linee guida per la gestione delle procedure esecutive nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus “COVID-19”, in attuazione – tra l’altro – del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.
Tra le esigenze avvertite, quelle:
- “di garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori, custodi, professionisti delegati) incaricati nell’ambito delle procedure esecutive”;
- “di contenere e gestire gli effetti economici negativi che la emergenza epidemiologica in atto è potenzialmente in grado di determinare in seno alle procedure esecutive”;
- di contenere l’incidenza dei fattori di deprezzamento dei valori di mercato, in considerazione della generale situazione di incertezza e della ritrosia dei potenziali offerenti ad esercitare il diritto di visita degli immobili.
Spiccano, in particolare, le misure volte a garantire una pur minima operatività agli uffici delle esecuzioni immobiliari ed ai relativi ausiliari, con l’invito:
- ai custodi giudiziari, di continuare a svolgere quell’attività compatibile con l’attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell’esecuzione, et similia…);
- agli esperti stimatori, di svolgere tutta l’attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica;
- ai singoli magistrati, di non sospendere l’emissione dei decreti di trasferimento, con modalità telematica e purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l’allegazione dei documenti avvenga previo appuntamento con la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari.
Questo, il “decalogo” del Tribunale di Cagliari (in allegato il provvedimento integrale):
“1. ISTANZA DI CONVERSIONE
I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico dell’istanza unitamente alla richiesta di appuntamento presso la Cancelleria delle Esecuzioni delle Esecuzioni Immobiliari (OMISSIS) e presso la Cancelleria delle Esecuzioni delle Esecuzioni Mobiliari (OMISSIS) al fine di depositare l’assegno dell’importo da versare per l’ammissione al beneficio.
Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30.6.2020, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data dì udienza.
- ISTANZA DI SVINCOLO
I debitori esecutati che intendono presentare istanza di svincolo delle somme oggetto di pignoramento potranno accedere alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari solo previo appuntamento (OMISSIS).
- PIGNORAMENTO MOBILIARE
Come indicato nella circolare della Corte di Appello di Cagliari del 10.3.2020 N.R.D. 78/2020, le richieste di espropriazione forzata presso il debitore, che sia una persona fisica, sono, sospese, per evitare di esporre gli Ufficiali Giudiziari a rischio di contagio.
Non sono sospese, invece, le richieste di notifica relative ad espropriazioni presso terzi, stante la riduzione o inesistenza di tale rischio essendo, di norma, il terzo una struttura operativa che ha predisposto al proprio interno strumenti organizzativi idonei ad evitare il rischio di contagio.
4, ATTIVITÀ DELL’ESPERTO STIMATORE
Il dettato normativo implica che l’esperto stimatore potrà svolgere tutta l’attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:
Sino alla data del 15 aprile 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, come esplicitato nel paragrafo seguente.
I termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell’udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell’esecuzione. Ove tale termine non sia congruo – in relazione all’impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente – l’esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall’art. 173bis disp. att. c.p.c.
- ATTIVITÀ DEL CUSTODE GIUDIZIARIO
Anche per l’attività del custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l’esperto stimatore.
In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell’attività compatibile con l’attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell’esecuzione, et similia…), invece:
gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del 15 aprile 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell’autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
In questi casi il custode ne notizierà prontamente il Giudice dell’Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell’accesso.
Il custode sottoporrà al Giudice dell’Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.
Sono sospese le attività di visita degli immobili staggiti sino al 15 aprile 2020.
- ATTIVITÀ DI LIBERAZIONE
La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell’attività di liberazione che pur non dimenticando l’interesse del creditore e dell’aggiudicatario, tenga conto dell’esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:
Sono sospese tutte le attività di liberazione — anche in corso – sino alla data del 15 aprile 2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 3, ossia a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell’autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
- VENDITE FISSATE FINO AL 30 GIUGNO 2020
Sono revocati tutti gli esperimenti d’asta mobiliari e immobiliari fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, mandando a professionista delegato e custode, per quanto di, rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell’ordinanza di vendita e sul PVP, per quest’ultimo come evento “sospensione”. Il professionista delegato provvederà a calendarizzare un nuovo esperimento di vendita, alle stesse condizioni di quello revocato, in data successiva al 15.9.2020;
I delegati non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto; quelle già depositate saranno restituite con le modalità appresso indicate;
il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i professionisti delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l’operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all’apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni; in caso di assenza di offerte, il delegato potrà procedere alla redazione del verbale d’asta deserta con modalità telematiche e provvedere al relativo deposito nel fascicolo dell’esecuzione.
- CALENDARIZZAZIONE NUOVE VENDITE
Le vendite riguardanti tutte le procedure esecutive devono essere fissate dal professionista delegato in data successiva al 15 settembre 2020.
- SOSPENSIONE DEI TERMINI
Nei procedimenti di esecuzione forzata individuale sono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini processuali non ancora scaduti, ed in particolare:
– il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto la sua scadenza sarà prorogata al 16 aprile 2020. Laddove l’aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell’arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l’acquisto compiuto;
– il termine per il versamento del fondo spese disposto dal giudice a norma dell’art. 8 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (ove prevista come modalità di provvista delle spese per la vendita).
- EMISSIONE DEI DECRETI DI TRASFERIMENTO EX ART. 586 C.P.C.
I G.E. continueranno ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l’allegazione dei documenti avvenga previo appuntamento con la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari.
La redazione dell’atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.
Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall’ufficio, e limitando, per quanto possibile, l’accesso e la presenza fisica negli uffici preposti, privilegiando l’invio telematico degli atti tramite UNIMOD”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla consultazione dei seguenti contributi pubblicati in Rivista:
EMERGENZA COVID-19 E PROCEDURE ESECUTIVE: IL DELEGATO PUÒ DICHIARARE ESECUTIVO IL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE IN ASSENZA DI CONTESTAZIONI
La fase distributiva è improcrastinabile ed appare sufficiente il contraddittorio “cartolare”
Decreto | Tribunale di Padova, Giudice Manuela Elburgo | 13.03.2020
EMERGENZA COVID-19 E PROCEDURE ESECUTIVE: ESECUZIONE IMMEDIATA DEI RIPARTI GIÀ APPROVATI
Opportuno il pagamento dei creditori anche se sono sospesi i termini per le opposizioni
Decreto | Tribunale di Catania, Giudice Floriana Gallucci | 25.03.2020
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