ISSN 2385-1376In materia di mediazione obbligatoria, nel procedimento disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69/2013, conv., con modif., in legge n. 98/2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarpa – Rel. Capuzzano, con la sentenza n. 10978 del 24 aprile 2026 con la quale ha deciso in ordine a una controversia in materia di condominio.
Nel caso di specie un condominio di Genova ha convenuto un condomino in sede di legittimità, con ricorso articolato in otto motivi, lamentando nel primo motivo l’erroneità della sentenza di gravame per non aver la Corte di merito escluso l’improcedibilità delle domande, benché la procura conferita dal condomino al proprio difensore, ed autenticata dal medesimo, non fosse una procura speciale sostanziale, non autenticabile dal medesimo difensore, tale da legittimare il potere di sostituzione.
Secondo il ricorrente, infatti, la parte avrebbe potuto farsi sostituire da altri, e anche dal suo difensore, ai fini di una valida partecipazione alla procedura di mediazione, solo a condizione che avesse rilasciato al difensore stesso una procura speciale sostanziale, finalizzata al conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione, procura che non avrebbe potuto essere autenticata dal difensore, non facendo parte tale potere dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondato tale motivo, affermando che, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69/2013, conv., con modif., in legge n. 98/2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste.
La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14676 del 31/05/2025; Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20767 del 22/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 9322 del 09/04/2025).
Senonché, nella fattispecie, il Giudice di merito aveva accertato che il condomino era idoneamente rappresentato, davanti al mediatore, dal suo difensore, poiché la procura speciale rilasciata dalla parte al proprio legale non era una procura alle liti (giudiziarie), bensì una procura sostanziale allegata all’istanza di mediazione, che conferiva espressamente il potere di discussione, trattazione e transazione.
A fronte della ricorrenza di una procura sostanziale, la Suprema Corte sostiene che era sufficiente che essa rivestisse la forma scritta, con la sottoscrizione del rappresentato, senza la necessità di alcuna autentica, ai sensi dell’art. 1392 c.c.
Infatti, la procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizio ed astratto, in quanto autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante, la cui sottoscrizione non esige alcuna autenticazione.
Sulla base di tali considerazioni la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso con condanna del Condominio al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OCCORRERÀ INDICARE GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DELEGANTE
Articolo Giuridico | 24.01.2025 |
TALE PROCURA NON PUÒ ESSERE AUTENTICATA DAL DIFENSORE
Sentenza | Tribunale di Palmi, Giudice Stefania Bagnoli | 02.10.2023 | n.721
MEDIAZIONE: LA DELEGA AL DIFENSORE NECESSITA DI PROCURA SOSTANZIALE
NON È SUFFICIENTE LA SOLA PROCURA ALLE LITI
Sentenza | Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Illuminati | 08.03.2023 | n.1129
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