MEDIAZIONE: la delega al difensore necessita di procura sostanziale

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais

MEDIAZIONE: la delega al difensore necessita di procura sostanziale

In tema di mediazione, la normativa prevede al primo incontro la partecipazione personale delle parti insieme ai loro difensori ( art. 8 c.1, partecipazione testualmente prevista ed essenziale quanto alla ratio dell’istituto); tale necessità non comporta però che si tratti di attività non delegabile ad altri e che la delega possa anche essere conferita al proprio difensore.

E’ necessario però che il terzo rappresentante o lo stesso difensore sia munito della disponibilità del diritto in contesa (ex art. 84 c. 2 c.p.c.), non solo per la eventuale conciliazione (con esito positivo), ma, prima ancora, per manifestare consapevolmente la scelta – in luogo della parte rappresentata – di non volere proseguire e di arrestare “in limine litis” la procedura di mediazione.

A tal fine, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Questo è il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Illuminati, con la sentenza n. 1129 dell’8 marzo 2023.

Nel caso in esame la procura di parte opposta in sede di mediazione non era stata rilasciata nella forma notarile richiesta, in quanto autenticata dal medesimo difensore, privo del relativo potere; la invalidità del conferimento al difensore di una procura speciale sostanziale non notarile equivaleva alla mancata partecipazione della parte opposta/istante al primo incontro dinanzi al mediatore, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda e revoca dell’opposto decreto.

Dichiarata la improcedibilità della domanda, le spese hanno seguito la soccombenza.

Tale decisione si pone in aperto contrasto con altra parte della Giurisprudenza (cfr. Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Carmela Gallina | 06.10.2023 | n.7689), che ha ritenuto tale procura speciale e sostanziale non necessariamente soggetta a vincoli di formalità, in applicazione del principio generale espresso dell’art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell’atto giuridico da concludere) nonché dall’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”).

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: PER LA PARTECIPAZIONE PERSONALE NON OCCORRE L’AUTENTICA NOTARILE

GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NON SONO SOGGETTI A FORMALITÀ

Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Carmela Gallina | 06.10.2023 | n.7689

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-lavvocato-puo-autenticare-la-sottoscrizione-del-cliente-nella-procura-speciale

MEDIAZIONE: È PROPRIO NECESSARIA LA PROCURA NOTARILE PER IL DIFENSORE DELEGATO DALLA PARTE?

RIFLESSIONI E CRITICHE SUGLI ULTIMI AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Articolo Giuridico | 09.10.2023 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-e-proprio-necessaria-la-procura-notarile-per-il-difensore-delegato-dalla-parte

MEDIAZIONE: LE PARTI POSSONO COMPARIRE ANCHE TRAMITE UN DELEGATO, CHE PUÒ ESSERE ANCHE IL DIFENSORE

LA PROCURA DEVE ESSERE SPECIFICA CON POTERE SOSTANZIALE DI DISPORRE DEL DIRITTO IN LITE

Sentenza | Tribunale di Benevento, giudice Luigi D’Ambrosio | 27.08.2021 | n.1705 

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-le-parti-possono-comparire-anche-tramite-un-delegato-che-puo-essere-anche-il-difensore

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