ISSN 2385-1376Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Romano, con l’ordinanza n. 19197 del 11 giugno 2026.
La controversia trae origine dalla domanda proposta da una correntista nei confronti della Banca per la rideterminazione del saldo di conto corrente e la conseguente ripetizione dell’indebito, deducendo l’illegittimità di varie clausole contrattuali relative, tra l’altro, all’anatocismo, agli interessi ultralegali e alle commissioni di massimo scoperto.
Rigettata la domanda nei primi due gradi di giudizio, la cliente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 210 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto ordinare alla banca l’esibizione di tutta la documentazione relativa al rapporto e disporre una consulenza tecnica d’ufficio contabile, affermando che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione bancaria potesse essere esercitato direttamente nel corso del giudizio, anche in assenza di una preventiva richiesta formulata ai sensi dell’art. 119, comma 4, TUB.
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile tale censura, ribadendo un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza.
In particolare, la Corte ha affermato che il diritto del cliente, dei suoi successori o di chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente alle singole operazioni effettuate negli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto, previsto dall’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario, può certamente essere fatto valere anche nel corso del processo mediante l’istanza di esibizione prevista dall’art. 210 c.p.c., ma soltanto quando ricorrono i presupposti richiesti da tale disposizione.
Tale tutela processuale, tuttavia, presuppone necessariamente che il cliente abbia previamente esercitato il diritto sostanziale previsto dall’art. 119 TUB, formulando alla Banca una richiesta di consegna della documentazione, e che l’istituto di credito abbia ingiustificatamente omesso di adempiervi.
La Corte richiama espressamente il principio enunciato da Cass. civ., Sez. I, n. 24641/2021, successivamente confermato da Cass. civ., n. 23861/2022 e da Cass. civ., n. 9082/2023, secondo cui l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non costituisce uno strumento sostitutivo della richiesta prevista dall’art. 119 TUB, bensì un rimedio processuale utilizzabile solo dopo l’inutile esperimento della procedura prevista dalla norma bancaria.
Nel caso concreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato né allegato di avere previamente richiesto alla Banca la documentazione ai sensi dell’art. 119 TUB, né aveva specificato quando e con quali modalità tale richiesta sarebbe stata formulata. La Suprema Corte ha evidenziato che tale omissione integra un difetto di autosufficienza del ricorso, impedendo di verificare la sussistenza dei presupposti necessari per disporre l’esibizione documentale.
La pronuncia conferma, pertanto, che il diritto del cliente alla documentazione bancaria relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni è pienamente riconosciuto dall’art. 119, comma 4, TUB; tuttavia, il suo esercizio in sede giudiziale mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è subordinato alla prova della preventiva richiesta stragiudiziale rivolta alla Banca e del successivo ingiustificato rifiuto o mancato riscontro da parte di quest’ultima. L’ordine di esibizione non può quindi essere utilizzato per supplire all’omesso esercizio del diritto sostanziale riconosciuto dall’art. 119 TUB, né per acquisire documentazione che il cliente avrebbe potuto ottenere direttamente attraverso il procedimento previsto dalla medesima disposizione.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE RICHIESTA DI RI-CONSEGNA È INIBITA OVE SI TRATTI DI ESTRATTI CONTO ANTERIORI AL DECENNIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Dal Moro | 04.04.2025 | n.8914
PROVVEDIMENTI DI LEGITTIMITÀ:
AL DI FUORI DI TALE LIMITE OPERA IL GENERALE ONERE DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RAPPRESENTATIVA DEI PROPRI DIRITTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Di Marzio – Rel. Falabella | 03.07.2024 | n.18227
LA LIMITAZIONE DEGLI ONERI DI CONSERVAZIONE E CONSEGNA CORRISPONDE AD UN PRINCIPIO GENERALE, CONFORME A BUONA FEDE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Campese | 29.11.2022 | n.35039
ORDINE ESIBIZIONE-ESTRATTI CONTO: È INDISPENSABILE LA RICHIESTA STRAGIUDIZIALE EX ART 119 TUB
OCCORRE L’INADEMPIMENTO DELLA BANCA NELLA CONSEGNA
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez., Pres. De Chiara – Rel. Di Marzio | 13.09.2021 | n.2464
POSSIBILE FORNENDO LA SOLA PROVA DELL’ESISTENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III. sez. civ., Pres. Frasca – Rel. Moscarini | 30.10.2020 | n.24181
OCCORRE ACCERTARNE, SIA PURE CON MODALITÀ SOMMARIA E VALUTAZIONE PROBABILISTICA, LA PORTATA DANNOSA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Terrusi | 21.02.2020 | n.4516
IL CLIENTE DELLA BANCA HA IL DIRITTO DI OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE INERENTE A TUTTE LE OPERAZIONI DEL PERIODO A CUI SIA IN CONCRETO INTERESSATO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Dolmetta | 30.10.2019 | n.27769
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