ISSN 2385-1376In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, qualora non sia specificamente contestata l’esistenza del contratto di cessione ma soltanto l’inclusione del singolo credito azionato nel perimetro dell’operazione, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove sufficientemente dettagliato, può integrare prova adeguata della titolarità in capo al cessionario; tale prova risulta ulteriormente rafforzata dalla dichiarazione della banca cedente attestante l’avvenuta trasferimento del credito, la quale, configurabile quale dichiarazione negoziale di fatto, costituisce elemento documentale idoneo a fondare, anche unitamente a presunzioni gravi, precise e concordanti, la legittimazione attiva del cessionario, senza necessità di produrre il contratto di cessione.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Imperia, Giudice Pasquale Longarini, con la sentenza n. 61 del 4 febbraio 2026.
Il giudizio trae origine da un’opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., proposta avverso un atto notificato da una società che agiva quale mandataria della cessionaria pro soluto di un credito derivante da mutuo fondiario stipulato nel 2006. L’opponente deduceva, in primo luogo, la carenza di legittimazione sostanziale della società procedente, assumendo che non fosse stata fornita prova dell’esistenza del contratto di cessione e dell’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, non potendo ritenersi sufficiente la mera produzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB.
Il Tribunale ricostruisce preliminarmente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ribadendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario analogo alla notificazione prevista dall’art. 1264 c.c. e non ha efficacia costitutiva della cessione. Ne consegue che, in presenza di contestazione espressa e specifica, grava sul soggetto che agisce quale successore a titolo particolare l’onere di dimostrare sia l’avvenuta conclusione del contratto di cessione sia l’inclusione del credito controverso nel relativo perimetro.
La decisione valorizza, tuttavia, la distinzione tra contestazione dell’esistenza del contratto di cessione e contestazione limitata all’inclusione del singolo credito nell’operazione. Nel caso di specie, il giudice rileva come non fosse stata messa in discussione l’esistenza del contratto di cessione del 27 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2023, bensì soltanto la riconducibilità del credito azionato al blocco dei crediti ceduti. In tale contesto, l’avviso ex art. 58 TUB, recante l’indicazione dei crediti non performing trasferiti e comprensivo del numero NDG e dei codici identificativi del rapporto (ID Loan), risultava sufficientemente dettagliato da consentire la riconducibilità del credito al perimetro della cessione.
Il passaggio centrale della motivazione concerne, però, la dichiarazione della banca cedente prodotta in giudizio dalla cessionaria. Il Tribunale afferma espressamente che, se libera è la forma del contratto di cessione e altrettanto libera è la possibilità di provarne l’esistenza, la dichiarazione del cedente, qualificabile quale dichiarazione negoziale di un fatto, può costituire dimostrazione idonea dell’avvenuto trasferimento del credito. Nel caso concreto, la convenuta aveva depositato un’attestazione sottoscritta dalla banca cedente recante l’indicazione del numero NDG e dei codici ID Loan corrispondenti al rapporto derivante dal mutuo fondiario oggetto di causa
Secondo il Tribunale, tale dichiarazione, comunicata al debitore mediante produzione in giudizio, assume un rilievo documentale significativo, potenzialmente decisivo, analogamente alla disponibilità del titolo esecutivo originario. La prova della cessione può infatti essere fornita con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, e può essere integrata da documentazione successiva alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. In questa prospettiva, la dichiarazione della cedente concorre, unitamente all’avviso pubblicato e agli ulteriori elementi documentali prodotti, a integrare un quadro probatorio grave, preciso e concordante, idoneo a dimostrare l’effettiva esistenza della dedotta cessione e la sua riferibilità allo specifico credito azionato.
Sulla base di tali considerazioni il Giudice ha rigettato l’opposizione con condanna dei debitori alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCORRE, UNITAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, A INTEGRARE UN COMPENDIO PROBATORIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE
Sentenza | Corte di Appello di Torino, Pres. Orlando – Rel. Conca | 27.01.2026 | n.130
INTEGRA ELEMENTO INDIZIARIO GRAVE, PRECISO E CONCORDANTE, IDONEO A DIMOSTRARE L’AVVENUTA INCLUSIONE DEL CREDITO NELLA CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni | 01.09.2026 | n.765
VI CONCORRE INSIEME ALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice Roberto Ricci | 04.02.2026 | n.61
INTEGRA E RAFFORZA LA VALENZA DELL’AVVISO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Elisabetta Bernardel | 14.12.2025 | n.336
LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivo
NON È SUFFICIENTE PRODURRE IL SOLO AVVISO IN GAZZETTA UFFICIALE
Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi | 09.10.2025 | n.2192
LA PROVA DELLA TITOLARITÀ PUÒ ESSERE FORNITA SENZA VINCOLI FORMALI, ANCHE MEDIANTE ELEMENTI PRESUNTIVI
Sentenza | Tribunale di Ragusa, Giudice Claudio Maggioni | 16.09.2025 | n.1300
TALE DICHIARAZIONE PONE IL DEBITORE AL RIPARO DAL RISCHIO DI ESSERE CHIAMATO A PAGARE DUE VOLTE PER LO STESSO DEBITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Giacomo Rocchetti | 23.07.2025 | n.881
OCCORRE CHE VI SIA L’ESPLICITAZIONE DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL CEDENTE CON IL DETTAGLIO DEL CREDITO CEDUTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 11.07.2025 | n.7016
OCCORRE CHE VI SIA IL NUMERO DI NDG E GLI ESTREMI DELL’AVVISO IN GU
Ordinanza | Tribunale di Nuoro, Giudice Riccardo De Vito | 09.07.2025 |
LA NOTIFICA AL DEBITORE CEDUTO PUÒ AVVENIRE UTILMENTE E SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ordinanza | Tribunale di Novara, Giudice Veronica Zanin | 18.01.2023 |
CESSIONE EX ART. 58 TUB: per la ripetizione di indebito è legittimato passivamente il cedente
LA CARTOLARIZZAZIONE DEL CREDITO COMPORTA IL SOLO TRASFERIMENTO DEL LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI E NON DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Fulvia Piro | 27.12.2022 | n.2190
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