In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell’inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell’) inadempimento del contratto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Campobasso, Pres. Carosella – Rel. Aprea, con la sentenza n. 314 del 26 ottobre 2023.
Con l’appello, diffuso in diversi capi, gli appellanti si dolevano della circostanza per cui, errando, nel considerare il tasso di mora quale elemento meramente eventuale, il primo giudice aveva ritenuto non consentita la sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori ai fini dell’accertamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996.
Secondo la Corte di Appello “Nella verifica del raggiungimento del tasso soglia usurario degli interessi corrispettivi è inammissibile l’operazione di sommatoria tra interesse corrispettivo e “differenziale” tra tasso corrispettivo e moratorio, posto che così facendo si maggiora l’interesse corrispettivo di una voce di costo previsto solo in caso di inadempimento, rilevante dunque soltanto ai fini della verifica del superamento del diverso tasso soglia degli interessi moratori.”.
Il Collegio ha precisato, infatti, che “Gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora sono tra di loro alternativi in quanto l’operatività dell’uno esclude quella dell’altro non potendo mai rappresentare un costo unitario del credito tale da rilevare ai fini della verifica del vantaggio usurario. Infatti, in caso di ritardo nell’adempimento, l’interesse di mora verrà applicato in sostituzione dell’interesse corrispettivo e ciò esclude ontologicamente la circostanza che, nel medesimo arco temporale, possa realizzarsi una sommatoria tra le due categorie di interesse”.
Per questi motivi, l’appello è stato rigettato, con condanna degli appellanti a rifondere le spese di lite alla banca appellata nella misura indicata in dispositivo.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON SI CONFIGURA SE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DERIVA DALLA SOMMA DI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
LE SINGOLE VOCI ASSOLVONO A FUNZIONI DISTINTE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli | 21.03.2022 | n.416
USURA: PUÒ CONFIGURARSI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI DI MORA
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA NON SI DEVE PARAMETRARE A QUELLO INDIVIDUATO PER GLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Sestini | 16.05.2022 | n.15505
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